Utente:Mac9/Sandbox/Costituzione della Repubblica italiana: differenze tra le versioni

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== Origini e nascita ==
Lo Stato italiano appare, da un punto di vista istituzionale, con la legge del [[17 marzo]] [[1861]] che attribuisce a [[Vittorio Emanuele II]], «Re di Sardegna», e ai suoi successori, il titolo di «Re d'Italia». È la nascita giuridica di uno Stato italiano (anche se altri Stati hanno già portato tale nome nel passato, dai [[Goti]] ai [[Longobardi]] per finire al periodo [[Napoleone Bonaparte|napoleonico]]). La continuità tra il [[Regno di Sardegna]] e quello d'Italia è affermata dall'estensione della sua legge fondamentale, lo [[Statuto albertino]] concesso da [[Carlo Alberto di Savoia|Carlo Alberto di Savoia-Carignano]] nel [[1848]], a tutti i territori del regno d'Italia.
 
Tale statuto è simile alle altre costituzioni rivoluzionarie vigenti nel [[1848]] e rese l'Italia una monarchia costituzionale, con concessioni al popolo di poteri su base rappresentative. Poco tempo dopo la sua applicazione, data la sua flessibilità, non essendo stati previsti elementi che potessero tutelarne lo spirito originario, fu possibile portare l'Italia da una forma di monarchia costituzionale pura a quella di monarchia parlamentare, sul modo di operare tradizionale delle istituzioni inglesi (benché il potere esecutivo fosse detenuto completamente dal re, sempre più spesso il Consiglio dei ministri rifiutò di restare in carica quando non gradito alla camera elettiva).
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* [[s:L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia |L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia]];
* [[s:L.cost. 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali|L.cost. 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali]];
* [[s:L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 1 del 1972, durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli delle altre Regioni a statuto speciale. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta|L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta]];
* [[s:L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige|L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige]];
* [[s:L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano|L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano]].
 
Un ultimo insieme riguarda le leggi che introducono delle norme di natura costituzionale, e deroghe a quelle previste dalla costituzione. Tra queste sono incluse le leggi costituzionali del 22 novembre 1967 (n°2) la legge costituzionale del 16 gennaio 1989 (n° 1). Inoltre sono incluse le seguenti leggi:
 
* Legge costituzionale n° 1 del 9 febbraio 1948, regola le attività della corte costituzionale e garantisce l'indipendenza della stessa;
* Legge costituzionale n° 1 del 11 maggio 1953, regole complementari legate alla corte costituzionale;
* Legge costituzionale n° 1 del 18 marzo 1958, modifica del termine ultimo per l'applicazione della disposizione transitoria XI della costituzione;
* Legge costituzionale n° 1 del 9 marzo 1961, assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico ;
* Legge costituzionale n° 1 del 21 giugno 1967, estradizione per crimini di guerra;
* Legge costituzionale n° 2 del 3 aprile 1989, progetto di referendum orientativo per confermare il mandato al parlamento europeo che ebbe luogo nel 1989;
* Legge costituzionale n° 1 del 6 agosto 1993, funzionamento della commissione parlamentare per le riforme istituzionali e per le regole di riforma costituzionali;
* Legge costituzionale n° 1 del 24 gennaio 1997, istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
 
===Il progetto di riforma costituzionale del 2005===
 
Il Parlamento italiano aveva approvato una rilevante modifica delle disposizioni dell'attuale Costituzione (una cinquantina di articoli furono modificati da tale legge). Qualora tale riforma fosse entrata in vigore, si sarebbe prospettata la nascita di una [[Repubblica federale]] con un esecutivo nettamente più forte. Tra le principali disposizioni di tale (fallita) riforma costituzionale si possono citare in modo non esaustivo le seguenti:
* Sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri con un [[Primo ministro]] che verrebbe designato direttamente dagli elettori. I poteri del primo ministro vengono rafforzati, in quanto su sua richesta il Presidente della repubblica deve sciogliere la Camera dei Deputati, a meno che la maggioranza espressa dalle elezioni non indichi un sostituto.
* Voto di fiducia e sfiducia al Governo espresso dalla sola Camera dei Deputati.
* La sfiducia al governo comporta anche lo scioglimento della camera, a meno che i deputati che hanno votato la fiducia esprimano un nuovo primo ministro (non è possibile che il nuovo governo sia sostenuto da una maggioranza diversa dal precedente).
* Riduzione delle funzioni del Presidente della Repubblica: deve nominare Primo Ministro chi risulti candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la (peraltro formale) libertà di scelta attualmente contemplata dall'art. 92 cost.; può sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, se la Camera dei deputati ha approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne abbia espresso uno nuovo, oppure se il voto di sfiducia sia stato respinto col voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. L'età minima per essere eletto alla carica di Presidente scende da 50 a 40 anni.
* Trasformazione del Senato in ''Senato federale della Repubblica'' teso a rappresentare gli interessi del territorio e delle comunità locali. I senatori saranno eletti fra i residenti sul territorio regionale e già rappresentanti del popolo in enti territoriali.
* Istituzione di un sistema [[monocamerale]] per il voto delle leggi: in funzione delle materie, sia il Senato federale, sia la Camera, possono approvare una legge, senza che sia necessario (salvo eccezioni) un completo iter tra le due camere.
* Numero ridotto di parlamentari (500 deputati + 18 deputati per gli italiani all'estero; 252 senatori federali).
* Ruolo più specifico all'opposizione (alla Camera) e alle minoranze (al Senato federale).
* Alcune competenze, assegnate dalla riforma del [[2001]] alla legislazione concorrente (in cui la facoltà legislativa spetta alle regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale) ''tornano di esclusiva competenza statale''. Esse sono:
** la ''sicurezza del lavoro''
** le ''norme generali sulla tutela della salute''
** le ''grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza''
** l' ''ordinamento della comunicazione'' (rimangono ambito della legislazione concorrente la "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale" e la" promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche")
** l'''ordinamento delle professioni intellettuali''
** l'''ordinamento sportivo nazionale'' (rimane alla legislazione concorrente l'ordinamento sportivo regionale)
** la ''produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia'' (alla legislazione concorrente rimane la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia di rilevanza non nazionale).
* Passano alla ''competenza esclusiva'' delle regioni alcune materie prima incluse nella legislazione concorrente:
**assistenza e organizzazione sanitaria;
**organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
**definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
**polizia amministrativa regionale (la polizia amministrativa locale già rientrava nelle competenze esclusive regionali);
* Reintroduzione dell'interesse nazionale come limite della legislazione regionale.
* Protezione costituzionale delle Autorità indipendenti.
* Modifica della composizione della [[Corte costituzionale]] con aumento dei membri di nomina parlamentare.
* I "membri laici" del Consiglio Superiore della Magistratura non sono più scelti dal Parlamento in seduta comune, ma per metà da ciascuna camera, sempre tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione.
* Modifica delle possibilità di ricorso alla [[Corte Costituzionale]], con attribuzione della possibilità di ricorso anche alle Province, alle [[Città metropolitana|Città Metropolitane]] e ai Comuni.
* Possibilità di referendum consultivo su tutte le riforme della costituzione e sulle leggi costituzionali, anche approvate in seconda lettura a maggioranza dei due terzi.
 
Tale riforma, realizzata dalla [[Casa delle Libertà]], ha suscitato vivaci discussioni, sia nel mondo politico, sia nella società civile, dando vita ad un dibattito acceso, soprattutto in funzione del referendum confermativo di tale riforma.
 
===Il referendum del 25/26 giugno 2006===
 
La legge era stata approvata a maggioranza assoluta e, successivamente, è stato richiesto un referendum confermativo da tutti e tre i diversi soggetti abilitati a farlo (almeno un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori, cinque consigli regionali) per chiedere all'elettorato la conferma o il rigetto di tale riforma. Attraverso il voto popolare del [[Referendum costituzionale del 2006|referendum]], svoltosi il [[25 giugno|25]]-[[26 giugno]] [[2006]], il 61,70% dei votanti (53,70% di affluenza) hanno espresso la volontà di impedire l'entrata in vigore della riforma votando No.
 
L'analisi del voto ha evidenziato come in Italia, la riforma sia stata approvata solo dagli elettori di [[Lombardia]] e [[Veneto]], mentre i voti all'Estero hanno visto l'approvazione di tutte le circoscrizioni, eccetto gli Italiani residenti in Europa.
{{Vedi anche|Devoluzione|Referendum costituzionale del 2006}}
 
== Note ==
#{{note|1}} Dal 2% al 7%<!-- da 600.000 a 2.000.000 di italiani, su 28.452.000 --> con la legge del [[22 gennaio]] [[1882]], n. 999, quindi 23% della popolazione e prima introduzione del suffragio universale maschile con la legge del [[30 giugno]] [[1912]] n. 666, e, infine, ai maggiori di 21 anni o chi avesse adempiuto al servizio militare, alla fine della [[Prima Guerra Mondiale]], con la legge [[16 dicembre]] [[1918]], n. 1985.
#{{note|2}} [[s:Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 - Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del governo e facoltà del governo di emanare norme giuridiche|Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 - Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del governo e facoltà del governo di emanare norme giuridiche]], emanato dal [[governo Bonomi II|governo Bonomi (2°)]].
#{{note|3}} [[s:D.L.L. 2 febbraio 1945, n. 23 - Estensione alle donne del diritto di voto|D.L.L. 2 febbraio 1945, n. 23 - Estensione alle donne del diritto di voto]], emanato dal [[governo Bonomi III|governo Bonomi (3°)]].
#{{note|4}} [[s:D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98 - Integrazioni e modifiche al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151|D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98 - Integrazioni e modifiche al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 relativo all'Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche]], emanato dal [[governo De Gasperi I|governo De Gasperi (1°)]].
#{{note|5}} Con l'esclusione della [[provincia di Bolzano]] e della circoscrizione elettorale Trieste-Venezia Giulia-Zara, facendo venire meno 17 deputati dei 573 previsti.
 
== Bibliografia ==
*Giovanni Sartori, ''Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti'', Il Mulino, 2004. ISBN 8815096361.
 
==Voci correlate==
*[[s:Costituzione_della_Repubblica_italiana|Testo integrale della Costituzione (WikiSource)]]
*[[Assemblea Costituente]]
*[[Elezioni politiche italiane del 1946]]
*[[Legge costituzionale]] e di revisione costituzionale
*[[Limiti di revisione costituzionale]]
*[[Nascita della Repubblica Italiana]]
*[[Premio Strega]] Speciale: assegnato alla Costituzione Italiana il 21 giugno 2006
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|q|testo=Costituzione della Repubblica italiana}}
== Collegamenti esterni ==
 
 
 
*[http://www.cortecostituzionale.it/ita/testinormativi/costituzionedellarepubblica/costituzione.asp Corte Costituzionale]
*[http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm Costituzione italiana - Quirinale]
*[http://www.scuolaparadisi.org/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,55/Itemid,44/ Graziano Galassi, ''La riforma della Costituzione'', Vignola (Modena), Gennaio 2006]
*[http://www.educazionepermanentevignola.it/dmdocuments/In_difesa_della_Costituzione.pdf Graziano Galassi, In difesa della Costituzione, Vignola (Modena), Gennaio 2006]
*[http://www.giovanipadani.leganord.org/archivioarticoli/brogliaccio8-riforma-federale-15102004.pdf <!-- link originale: http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/studi/brogliaccio8.pdf --> Confronto articolo per articolo tra la Costituzione proposta e quella in vigore (a cura del servizio studi del Senato)]
 
<!--
http://www.camera.it/index.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
L'Assemblea Costituente
 
http://archivio.camera.it/
Tutta la documentazione sui lavori dell'Assemblea Costituente
 
http://fondazione.camera.it/attivita/923/second.asp
Per il 60 anniversario
 
http://www.novecento.org/pavone1.htm
Articolo di Claudio Pavone
"Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana"
Un sito dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia
 
http://www.camera.it/files/costituzione/costituzione.pdf
-->
{{diritto}}
 
[[Categoria:Costituzioni]]
[[Categoria:Politica italiana| ]]
 
[[en:Constitution of Italy]]
[[fr:Constitution italienne]]