Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 70: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Bot: aggiunge sommario alle pagine del libro |
m Bot: Correggo errori comuni (tramite La lista degli errori comuni V 1.0) |
||
Riga 38:
| 1.17 ||vuoto || 119, sesto comma, || commento
|-
| 1.18 ||vuoto || 120, secondo comma, || Art. 120 c. 2 "Il Governo
|-
| 1.19 ||vuoto || 122, primo comma, || Art. 122 c. 1 "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza ."
|