Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 70: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Gian BOT (discussione | contributi)
m Bot: aggiunge sommario alle pagine del libro
Gian BOT (discussione | contributi)
m Bot: Correggo errori comuni (tramite La lista degli errori comuni V 1.0)
 
Riga 38:
| 1.17 ||vuoto || 119, sesto comma, || commento
|-
| 1.18 ||vuoto || 120, secondo comma, || Art. 120 c. 2 "Il Governo , acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e' stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente. "
|-
| 1.19 ||vuoto || 122, primo comma, || Art. 122 c. 1 "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza ."