Diritto del commercio internazionale/Finanza commerciale: differenze tra le versioni

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'''Trade finance''' (letteralmente, "'''finanza commerciale'''") è un concetto relativo al [[commercio internazionale]] e indica l'attività di finanziare singoli venditori e imprese in contesto commerciale sia nazionale che internazionale (e quindi legato alle imprese che esportano all'estero); se si riferisce in particolare all'esportazione, si può chiamare e pensare come '''''export finance'''''. In più, la ''trade finance'' si occupa dell'identificazione e la prevenzione con mezzi finanziari (in alternativa a quelli assicurativi) dei vari tipi di rischi nelle compravendite internazionali di [[Bene (economia)|beni]] e/o [[Servizio|servizi]] (contesto di export e import). In altre parole, è l'applicazione di strumenti finanziari (cessione di denaro da restituire) per mitigare deii rischi legati all'esportazione (export risk mitigation) individuati tramite illa [[riskgestione del managementrischio]]. Per esempio, la trade finance tra le sue attività include i pagamenti di lettere di credito ''standby'' che avvengono dalla banca del compratore/importatore alla banca del venditore, pagamenti tale per cui il compratore si indebita.
 
Gli ''strumenti finanziari'' sono un'alternativa agli ''strumenti assicurativi'' per mitigare il rischio e un'alternativa alla decisione cosciente di non adottare contromisure (come quarta e ultima soluzione alla radice, non si conclude nessun affare e/o si scarta a monte il cliente). Gli strumenti assicurativi, nonostante facciano parte del mondo assicurativo e non di quello finanziario, vengono talvolta illustrati nei trattati di ''trade finance'' insieme a una breve trattazione delle norme ICC che regolano alcuni aspetti della ''trade finance'' e alle [[Incoterms]]. L'assicurazione tipica in questo contesto è l'[[assicurazione del credito all'esportazione]] offerta da agenzie pubbliche e private come la [[SACE]] e SACE BT in Italia (simili enti vengono detti ''Export Credit Agency'' ECA).
 
Le banche (sia pubbliche che private) sono tra i soggetti partecipanti più importanti. In più, in molti paesi la ''trade finance'' è spesso sostenuta da entità governative che, lavorando con [[Banca|banche]] commerciali e altre istituzioni finanziarie, sostengono l'operato degli importatori e esportatori. Se in più si fa rientrare lo strumento assicurativo nel campo della ''trade finance'', il terzo soggetto più importante dopo le banche e le generiche entità governative è l'agenzia di assicurazione, che può essere sia pubblica che privata (nel primo caso, si parla di "assicurazione pubblica").
 
==Principali rischi nelle compravendite con l'estero==
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* Il rischio di manifattura indica l'impossibilità della spedizione del bene a causa di un impedimento a capo dell'importatore (e.g. sopravvenuta onerosità e cause di forza maggiore) o a causa di una circostanza legata al paese in cui risiede.
 
* Il rischio di trasporto indica la perdita o danneggiamento del prodotto durante il trasporto, un ritardo nei trasporti o errori nella documentazione legata alla merce (''dispatch fault'').
* Il rischio di non-spedizione (''non-delivery'') indica la mancata ricezione della merce ordinata.
* Il rischio di non-accettazione dei beni (''non-acceptance of good'') indica il rifiuto del bene da parte del compratore a causa di ripensamenti (se si usano le Incoterms, i termini non-C non implicano l'obbligo del ritiro fisico della merce da parte del compratore) o un ritiro in ritardo o un rifiuto della merce per delle lamentele (e.g. merce errata, di qualità scadente, danneggiata).
* Il [[rischio di credito]] (nel contesto di export e import, di [[credito all'esportazione]]) indica l'insolvenza del compratore, tale per cui non può pagare anche solo momentaneamente (e.g., se ha un buco nel bilancio derivato da mancati pagamenti, fallimenti di mercato o da una situazione economica nazionale difficile) o paga in ritardo. Queste difficoltà nei pagamenti possono essere impreviste o essere create apposta per intascarsi i beni e non pagare i venditori esportatori (e.g. bancarotta fraudolenta). In taluni casi, il compratore può addirittura essere difficilmente raggiungibile, sparire nel nulla, lanciare minacce legali pretestuose, simulare inadempienze contrattuali da parti del venditore o può essere proprietario di una finta società o di una società schermo (e.g. per distrarre beni, per compiere truffe ecc.).
* Il rischio di escussione fraudolenta/abusiva/illegittima/indebita della garanzia indica la richiesta da parte del compratore di incassare i soldi di una garanzia contrattuale in cui la banca fa da garante (e.g. [[garanzia a prima richiesta]] o garanzia condizionale, tipicamente in contesto di [[Appalto|appalti]] e contratti di fornitura). L'escussione fraudolenta avviene tramite simulazioni di inadempienze contrattuali o la creazione di situazioni tale per cui per il venditore è difficile o impossibile operare (in tal modo, si innesca in modo forzato l'inadempienza).
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===Rischio finanziario===
 
* Il rischio di cambio (''foreign exchange'') è il principale rischio finanziario ed è anche il rischio tipico del commerciante quando si effettuano o ricevono pagamenti internazionali in una valuta estera. Può essere definito come l'insieme degli effetti negativi che la variazione del tasso di cambio (''exchange rate'') può avere sul valore dei risultati economici dell'azienda. Il rischio nasce quando le operazioni in valuta estera hanno un tempo di regolazione medio/lungo.
* Il rischio di tasso si presenta solo su operazioni in cui è previsto un pagamento a medio/lungo termine e nel caso in cui questa dilazione di pagamento sia in qualche forma finanziata. In generale, i pagamenti internazionali nel breve termine, scartando ovviamente quelli immediati (e.g. in contesto di e-commercecommercio online) avvengono in 30, 60, 90 giorni (si pensi ai ''payment on open account'' internazionali) e massimo in un anno (secondo la SACE, entro due anni). I pagamenti nel medio termine avvengono grossomodo entro cinque anni e, per esempio, possono essere i pagamenti per la costruzione di impianti da parte di un appaltatore in contesto edile. I pagamenti nel lungo termine possono avvenire in 10 anni.
 
=== Rischi di comunicazione ===
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==La normativa di trade finance, gli standard ICC e gli standard europei di KYC==
* [[Consensus OCSE]] ([[Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico|Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico]]), nome completo "Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits", 1978.<ref>[https://www.oecd.org/ Sito OCSE]</ref>
* L'Agreement on Subsidies and Countervailing Measures dell'[[Organizzazione mondiale del commercio|Organizzazione Mondiale del Commercio]] (WTOOMC), che riconosce la legittimità del Consensus OCSE in materia di crediti all'esportazione.
*[[Camera di commercio internazionale]]: URDG 758 ([[norme uniformi per le garanzie bancarie a prima richiesta]]), [[Norme ed usi uniformi|UCP 600]] ([[Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari|norme ed usi uniformi relativi al credito documentario]]), e-UCP (versione 2.0) e [[Prassi bancaria internazionale uniforme|ISBP 745]] ([[prassi bancaria internazionale uniforme]]).
*La Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 (per la cambiale pagherò e la cambiale tratta)
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*Regolamento dell'Unione di Berna (Union de Berne), nata a seguito dell'istituzione della International Union of Credit and Investiment Insurers (1934), che però oggi ha sede a [[Londra]]<ref>[http://www.berneunion.org.uk Sito dell'Unione di Berna]</ref>.
* Raccomandazione [[OCSE]] del dicembre [[2003]] in materia ambientale e crediti all'esportazione.
*[[Convenzione di New York del 1958]] (un trattato internazionale ratificato a [[New York]] il 10 giugno 1958 durante una conferenza diplomatica [[ONU]] che norma il ''supplier's credit'' con voltura)
* [[Italia]]: legge Ossola (24 maggio 1977, nr. 227) per l'agevolazione dell'export e del [[credito all'esportazione]].
In generale, molti accordi in materia negoziati nell'Unione Europea rispettano gli accordi dell'OCSE siccome i paesi UE fanno parte dell'OCSE e in più la stessa [[Commissione europea|Commissione Europea]] è un osservatore dell'OCSE (cioè ha il permesso di partecipare direttamente ai lavori dell'OCSE in qualità di rappresentante dell'Unione Europea).
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Uno dei principali accordi, il [[Consensus OCSE]], regola i programmi pubblici di credito all'esportazione con dilazioni di pagamento uguali o superiori a 2 anni (e dunque nel lungo termine) per fare cessare la concorrenza sleale e le guerre di sussidi fra gli stati membri dell'OCSE. Il rispetto delle norme OCSE è monitorato da un segretariato, la Divisione per i Crediti alle Esportazioni.
 
Se nell'ambito della ''trade finance'' si aggiungono i controlli sul cliente bancario (e.g. controlli anticorruzione e antiriciclaggio e, in generale, tutti i controlli KYC spiegati più avanti), si aggiungono gli standard nazionali e sovranazionali in materia di controlli legati alla sfera KYC. Per esempio, tre direttive dell'[[Unione europea|Unione Europea]] recepite in Italia con tre leggi apposite sono:
 
* La direttiva UE '''n. 91/308/CE''', recepita in Italia con la '''legge n. 197 del 1991''', ha introdotto l'obbligo delle “registrazioni” antiriciclaggio.
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== Strumenti di tutela non finanziari (assicurazioni incluse) e rinuncia alle tutele; controlli preliminari KYC ==
{{vedi anche|Assicurazione del credito all'esportazione|Consensus OCSE|Incoterms}}
Il primo strumento di tutela è la conoscenza della [[contabilità]] (''accounting''), con cui il singolo venditore o manager può capire se e quanto la controparte (ovvero il potenziale cliente) è solvente e affidabile (un rapporto di business di lunga data e ben consolidato è un buon punto di partenza, ma si parte qui dal presupposto che il cliente si incontra per la prima volta). Se il cliente è un'azienda/company (e quindi è un business), le informazioni finanziarie sono presenti nei report finanziari, come ad esempio i fogli di bilancio (''balance sheet''). Se la società è quotata in borsa, di solito si richiede un foglio di bilancio ogni tre mesi e il controllo della veridicità dei dati inseriti da parte di un'agenzia di audit per evitare le frodi contabili. Dall'osservazione dei fogli di bilancio, si possono notare gli asset, le liabilities''liability'', l'andamento del ''cash flow'' e i contenziosi in atto. Alcune società (e.g. le società di ''rating'') assegnano un rating più o meno alto all'azienda. Se il cliente è sempre insolvente e senza possibilità o è un possibile truffatore, si può anche scartare o si negozieranno modalità di pagamento stringenti o, al contrario, delle dilazioni nel pagamento se l'insolvenza è momentanea e si desidera andare incontro al compratore. I controlli di solvibilità possono pure essere offerti da agenzie ad hoc e dalle compagnie assicurative.
 
Un secondo strumento di tutela è l'adeguata formazione di clausole contrattuali. Per esempio, per proteggersi dall'escussione/incasso di garanzie a prima richiesta, esse si possono trasformare in garanzie condizionali. Per esempio, in un contesto di appalto, se l'appaltatore incarica la banca garante di pagare dei soldi pattuiti (garanzia) al committente se quest'ultimo trova dei difetti in corso d'opera (e.g. costruzione di un impianto), il committente potrebbe all'improvviso chiedere questa cifra senza fornire giustificazioni o potrebbe nascondere i difetti finché non decide di rivelarli. Per evitare ciò, l'appaltatore può richiedere come clausola di ottenere una giustificazione e di fare effettuare controlli periodici a una terza parte.
 
Un terzo strumento di tutela non finanziario è l'assicurazione. In contesto commerciale (e non di ''trade finance''), il venditore o compratore assicura la merce contro il rischio di smarrimento e perimento merci; se si usano le [[Incoterms]] 2020 e 2010 e si pattuiscono nel contratto i termini CIF o CIP, il venditore ha obbligo di assicurare la merce almeno al 110% del suo valore (si include un 10% o più di lucro cessante, rappresentante il mancato margine di guadagno) lungo tutta la tratta da lui controllata. L'assicurazione che copre il maggior numero di danni è quella di livello A, detta "all risks", ma non copre i rischi di sciopero, guerra e terrorismo, per cui però esistono delle assicurazioni ad hoc (ma ogni assicurazione extra, di default è a carico del compratore).
 
Invece, in contesto commerciale e finanziario (''trade finance''), si assicura il credito all'esportazione, cioè i soldi che il compratore/debitore deve all'esportatore/creditore. L'[[assicurazione del credito all'esportazione]], che viene talvolta illustrata nei trattati di ''trade finance'', può essere offerta da aziende pubbliche o da compagnie private e copre il rischio di insolvenza del compratore a causa di rischi sia commerciali che politici. L'assicurazione, il cui costo di stipula della polizza e premio assicurativo rappresentano dei costi per il venditore, comunque non viene concessa se si esporta verso paesi che hanno un rischio massimo in base al singolo sistema di classificazione del rischio dell'azienda (si pensi a paesi come lo [[Yemen]] nel 2021, in cui è presente una guerra civile, o la [[Libia]] spaccata in due governi nel 2021). In altri casi, possono esserci delle limitazioni parziali o la necessità di valutare caso per caso. Dopodiché, le singole aziende hanno ulteriori paletti per concedere o meno l'assicurazione. Queste assicurazioni coprono i crediti nel breve e medio termine e in pochi casi coprono il 100% del credito all'esportazione. In Italia, sono offerte dalla [[SACE]] (assicura crediti fino a 5 milioni di euro) e SACE BT (per crediti nel breve termine), mentre negli USA sono offerte dalla Ex-Im Bank per crediti dilazionati nel breve e medio termine. Le assicurazioni sono rivolte a singoli clienti o a più clienti (multi-buyer) e dunque raccolgono un gruppo/portafoglio di crediti accomunati da qualcosa (e.g. tutti di acquirenti dello stesso prodotto, tutti concentrati nella stessa area geografica, tutti rivolti a un tipo particolare di business ecc.).
 
Un quarto strumento per eliminare il rischio di mancato ritiro fisico della merce da parte del compratore in caso di ripensamenti improvvisi, si evita di usare le Incoterms non-C. Per esempio, se nelle Incoterms 2020 si usa il termine CPT (Carriage Paid To), il venditore paga il trasporto del bene fino a un interporto convenuto (e.g. un magazzino in cui si deposita previo contratto di immagazzinamento) e il compratore va a ritirarlo (il fatto che usi mezzi suoi o di una terza parte previo contratto di spedizione è ininfluente). In questo termine C, il compratore è obbligato a ritirare la merce. Se non la ritirasse, il venditore perderebbe i costi di produzione della merce, i costi di spedizione, il costo di assicurazione (se si usasse il termine CIP invece di CPT) e il margine di profitto.
 
Un quinto metodo, come già accennato, è la scelta oculata del metodo di pagamento (alcuni di essi usano strumenti con funzione di ''financing'', altri no). Per esempio, un venditore che vuole tutelarsi può chiedere il pagamento immediato in toto o in parte (''payment in advance'') o decidere di dilazionare il pagamento a 30, 60 o 90 giorni dalla ricevuta di un documento pattuito, e.g. dall'emissione della fattura commerciale (''payment on open account 30/60/90 days after receipt of invoice''). La scelta può essere influenzata non solo dal desiderio di gestire il rischio, ma anche dalla strategia commerciale del venditore (e.g. il venditore può farsi pagare dopo per assicurarsi che il compratore riesca a raccogliere i soldi necessari con calma o per rendere la propria offerta allettante ai compratori, siccome non devono pagare immediatamente).
 
Per mitigare il rischio del tasso di cambio, una tecnica usata dalle compagnie è l'FX Hedging, cioè la creazione di un fondo detto ''foreign exchange'' [[Hedge fund|hedge]] con cui si sposta il rischio dalla compagnia a una terza parte, come una banca, che lo accetta dietro pagamento (che dunque rappresenta un costo per la compagnia). Esistono molti metodi e strategie di ''hedging'' più o meno complicati e un metodo diffuso è il Foreign Currency Option, con cui il compratore ha il diritto di comprare o vendere la coppia di valute (''currency pair'') a un tasso di cambio in una specifica data in futuro. Le [[Opzione (finanza)|option]], che fondamentalmente sono contratti finanziari, si possono scambiare in dei mercati appositi e in svariate borse (''stock exchange''). Se si compra e vende al momento giusto, la compravendita porta a un guadagno.
 
Quanto invece ai rischi di comunicazione, è in larga misura sufficiente la conoscenza della lingua (incluso il settore specialistico) e cultura straniera da parte di almeno una delle due parti.
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=== Factoring tradizionale e invoice trading/invoice financing (anticipo fattura) ===
Uno strumento finanziario e servizio finanziario con cui si può recuperare un credito in contesto di insolvenza è il servizio di factoring (se in contesto di commercio internazionale, è ''international factoring'' o export factoring), accessibile se si stipula un contratto di factoring. Tramite il factoring, un'agenzia di factoring (factoring housing) o un singolo factor acquista per un certo periodo di tempo il debito (di solito pro soluto, sennò è pro solvendo) e lo riscuote tramite vari modi, inclusi i pignoramenti (ammesso che il debitore sia solvente e quindi abbia degli asset da aggredire). Siccome il credito viene venduto al ''factor'', il venditore viene finanziato siccome incassa del denaro a vista/immediatamente (ma se la cessione è pro solvendo, il venditore diventa garante nei confronti del factor: se quest'ultimo non riesce a recuperare tutto il debito, deve ripagarlo il venditore. Ciò non avviene se la cessione è pro soluto). Altri due tipi di factoring sono il maturity factoring e il reverse factoring (detto anche ''supply chain financing'' SCF; è una forma non tradizionale di factoring). Questi servizi in Italia vengono offerti dalla SACE FCT, che si occupa nello specifico di factoring. Sono offerti a aziende di ogni tipo e dimensione e la stessa SACE stipula con la pubblica amministrazione (PA) o grandi realtà industriali accordi che permettono all'impresa fornitrice di ricevere un’anticipazione del 100% dei crediti commerciali.
 
L'invoice trading o invoice financing (l'[[anticipo fattura]]) è collegato al factoring e si può gestire interamente online tramite apposite piattaforme. Essa garantisce il pagamento al venditore tramite la cessione della fattura mentre il venditore aspetta un pagamento dilazionato (e.g. 1, 2, 3, 6 mesi). Il pagamento viene effettuato per garantire non la solvenza del compratore, ma per garantire al venditore un cash flow continuo e senza buchi e perdite che derivano dalla semplice attesa del pagamento (un rischio che il venditore si è accollato quando ha scelto metodi di pagamento come ad esempio il payment on open account o che mitiga con l'invoice trading). Il venditore, quando riceve il pagamento del compratore (ammesso che quest'ultimo adempie), ripaga l'anticipo fattura. Siccome è un trading, la fattura in questo preciso caso viene acquistata da un investitore tramite un'[[asta (compravendita)|asta]] al rialzo (invoice auction) o un'offerta di acquisto diretta o tramite cartolarizzazione ([[Asset-backed security|asset-backed secutity]] ABS, uno strumento finanziario che viene emesso tramite lo Special Purpose Vehicle SPV). Non interviene una banca, a cui comunque si potrebbe fare una richiesta di prestito per coprire un buco nel cash flow mentre si attende un pagamento dilazionato (ma uno dei rischi principali è l'insolvenza del compratore). L'invoice trading può essere in particolare attuato da piccole e medie aziende in difficoltà.
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== Le funzioni degli strumenti di pagamento ==
Le funzioni valgono a prescindere dal metodo di pagamento utilizzato, in cui ogni metodo ha i suoi rischi e vantaggi. Per esempio, il payment in advance è il più sicuro per il venditore (a prescindere dalla strategia che ha in mente), ma se avviene attraverso la promessa del compratore scritta su contratto di pagare con un bonifico bancario, il compratore può non pagare. Viceversa, il venditore può optare per un rischioso payment on open account a distanza di 90 giorni dall'emissione di un documento che comprova che la merce è stata caricata ma può chiedere al compratore di pagare con una cambiale tratta: la banca, partendo dal presupposto che è solida, pagherà 90 giorni dopo il venditore a prescindere e il compratore dovrà restituire il debito in banca. Non si considerano qui le clausole legali su come gestire le inadempienze sia per causa di forza maggiore che per altri motivi (e.g. ricorso a una [[alternativemetodi alternativi di risoluzione disputedelle resolutioncontroversie]]) e la stipula di assicurazioni (inclusa la export credit insurance ECI).
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*[[Consensus OCSE]]
* [[Project finance]]
* [[Gestione della catena di distribuzione]]
* [[Supply chain management]]
* [[Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico|OCSE]]
* [[Camera di commercio internazionale]]