Diritto del commercio internazionale/Documenti richiesti per l'export e import: differenze tra le versioni

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Come classifica di documenti, si possono mettere quelli rimanenti per esclusione:
 
==== Certificate of origin (Certificato di origine), la sua guida e il GPSGSP Form A ====
Il [[certificato di origine]] è un documento che indica il luogo di produzione o estrazione delle merci o in cui è avvenuta l'ultima fase di lavorazione del prodotto se le varie fasi avvengono in luogo diverso (si pensi ai casi di [[outsourcing]] e alla [[Delocalizzazione (economia)|delocalizzazione]] del lavoro in un contesto di globalizzazione della filiera produttiva). Non è un documento rappresentativo della merce, quindi non è nemmeno negoziabile; in più, non accompagna la merce durante il suo viaggio (cioè, non è un documento accompagnatorio). Viene utilizzato quando si esporta al di fuori dell'Unione Europea (per alcuni prodotti potrebbe non essere obbligatorio) per capire se si devono imporre dazi e quali (imposizione daziaria) e per capire se ci sono restrizioni all'importazione; può essere richiesta per aprire la lettera di credito (sia base che standby) se si sceglie come metodo di pagamento internazionale e mette per iscritto nel contratto di compravendita. Se l'export non attraversa i confini comunitari, l'origine della merce è già indicata sulla fattura commerciale. Il possesso del certificato di origine non certifica la spedizione. Questo documento si richiede alla [[Camera di commercio]] in cui l'impresa che esporta ha la sede legale e a cui si invia la richiesta (anche online su piattaforma Cert'O) e i dati probatori (se essi contengono dichiarazioni mendaci, l'impresa è soggetta a sanzioni penali a meno che sbarra il certificato in penna e ne invia una scansione per annullare il documento). In casi eccezionali, la Camera di commercio territoriale dà il permesso all'esportatore di chiedere questo documento rilasciato dalla Camera di commercio della zona in cui si esporta (anche loro possono rilasciare un certificato di origine). Il certificato di origine ha validità illimitata se i dati certificati rimangono gli stessi e non avvengono modifiche negli imballaggi delle merci. Del certificato di origine, si rilascia entro pochi giorni (e.g. 5 giorni lavorativi) il documento originale e tre copie. Al 2021, non esiste ancora la versione elettronica e dematerializzata/paperless di questo documento. Il principale costo di produzione di questo documento consiste nel pagamento dei diritti di segreteria (per esempio, nella Camera di Commercio di Bergamo e di Firenze al 2021 per un originale e e una sola copia sono in totale 10€). I principi generali per il rilascio dei certificati di origine delle merci sono indicati nella guida emessa dal [[Ministero dello sviluppo economico|Ministero dello Sviluppo Economico]] (MISE) d'intesa con [[Unioncamere]] nazionale detta "CERTIFICATI COMUNITARI D'ORIGINE Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" (il rilascio è notificato dalla nota ministeriale n° 75361 del 26/8/2009); quanto invece alla richiesta del "certificate of origin" all'estero, si consultano le "Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero" (Allegato alla nota circolare n° 62321 del 18/03/2019).
 
Un tipo particolare di certificato di origine è il GPSGSP Form A, che viene usato negli scambi tra l'Unione Europea e i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) inseriti in appositi elenchi (svariati di essi sono paesi asiatici, ragion per cui è molto usato in Asia). La sigla "GSP" significa "Generalised Preferences System of Preferences", letteralmente "Sistema generalizzato delle preferenze generalizzate". Il GPSGSP Form A va compilato dagli esportatori dei PVS. Con questo documento e le informazioni in esso contenute, si possono applicare le eventuali esenzioni totali o parziali dai dazi sulla merce nel momento in cui essa viene importata dentro i confini comunitari. Il GSP Form A non va utilizzato quando sono gli europei a esportare verso i PVS. Il regolamento europeo alla base del GSP Form A è il regolamento UE n. 978/2012, in vigore dal 1º gennaio 2014.  
 
==== Export license (Licenza di esportazione/"Documento di accompagnamento esportazione" DAE) ====