Diritto del commercio internazionale/Documenti richiesti per l'export e import: differenze tra le versioni

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Riordinato classificazione in base a un modello di 5 tipologie base (si può ulteriormente affinare, ma come partenza va benino
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==== Bill of Lading B/L (polizza di carico marittima) e Seaway Bill (lettera di vettura marittima) ====
La '''[[polizza di carico]] marittima''' o '''Bill of Lading B/L''' è un documento che viene prodotto da un membro dell'equipaggio della nave in caso di trasporto su acqua dolce o salata (trasporto marittimo, fluviale e lacustre; acque esterne o interne; vettore/spedizionere marittimo) e consegnato in tre copie originali al venditore (raramente, se ne consegnano quattro). Quest'ultimo lo consegna alla banca del compratore e/o al compratore stesso per dimostrare che la merce è stata caricata interamente sulla nave e non contiene tracce di danni e per permettere al compratore di ritirare la merce. La merce si considera "caricata" dal sottobordo della nave commerciale (cioè dalla banchina o chiatta alla nave ormeggiata) quando essa supera fisicamente la murata/fianco della nave. In base alla surrendered clause, basta la consegna di una sola copia della B/L per invalidare le altre due, che sono copie di scorta (in più, altrimenti si corre il rischio che un venditore truffatore consegni tutte le tre copie a tre compratori diversi quando invece il carico di merce è uno solo e non tre). La polizza di carico marittima esiste sia in versione cartacea che in versione virtuale e paperless: in quest'ultimo caso, si chiama e-BL e si può utilizzare per esempio nel metodo di pagamento internazionale BPO (Irrevocable Bank Payment Obligation). Più in generale, si può utilizzare per sbloccare il pagamento in capo al venditore (incasso documentario o 'pagamento contro documenti'). La B/L è un documento rappresentativo della merce e il possessore finale del documento, ovvero il compratore, tramite questo documento ha anche il diritto di ritirare la merce al porto di arrivo siccome decreta il passaggio di proprietà della merce dal venditore al compratore (quest'ultimo può quindi riceverla e rivenderla, anche immediatamente, e cedere il possesso tramite girata della B/L al nuovo possessore, il 'giratario'; il compratore originale dunque si chiama 'girante'. Pertanto, la B/L è un documento che viaggia separatamente dalla merce ed è trasferibile mediante girata e, siccome trasferisce la proprietà e i diritti sulla merce, si dice che è un titolo "negoziabile". Il titolo è pure frazionabile siccome il compratore può vendere/cedere la merce a più di un nuovo compratore). I dati che contiene di solito sono il nome del caricatore, il nome della nave, l'ubicazione del porto di imbarco (porto di partenza/di carico, 'port of loading') e del porto di sbarco (porto di arrivo/di discarica, 'port of delivery'), la Incoterm scelta per il trasporto marittimo e l'anno dell'edizione (nelle Incoterms 2020 ne sono previste quattro apposite, che tuttavia non si usano se si trasportano container), la descrizione della merce, la sua quantità, la data prevista di partenza e la firma finale del capitano della nave. Se la merce contiene danni, il documento viene lo stesso prodotto ma si inserisce all'interno questo appunto, tale per cui si dice che la polizza di carico marittima è netta/pulita (clean), altrimenti si dice che è sporca. La polizza di carico marittima, quando disambigua che la merce è caricata a bordo, riporta la dicitura 'shipped' (polizza di carico on board); una sua sotto-categoria è quella che attesta semplicemente che la merce è stata ricevuta e posizionata sottobordo e non a bordo della nave e che ha la dicitura 'received'. Quest'ultima riporta meno garanzie.
 
Si parte dal presupposto che, per caricare la merce sulla nave, il venditore ha firmato un contratto di spedizione con la compagnia di spedizioni legata al porto commerciale scelto tale per cui si accolla il costo di nolo della nave se questa tratta marittima è controllata da lui (se usa l'Incoterms 2020 CIF o CIP, il venditore in più deve assicurare a sue spese la merce al 110% del suo valore. L'assicurazione contro i danni da smarrimento o perimento merci, a cui si accenna di nuovo più avanti, in questi due casi è un altro documento richiesto a prescindere e da esibire. La stipulazione di questa polizza assicurativa non è responsabilità dello spedizioniere/vettore, ma del venditore). Comunque, la B/L è anche la prova dell'esistenza a monte di questo contratto. La B/L, se internazionale, di solito è in lingua inglese.