Diritto del commercio internazionale/Prassi bancaria internazionale uniforme: differenze tra le versioni
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Quando il testo del credito richiede una fattura, senza specificare che tipo, è sufficiente presentare una qualunque fattura (e.g. la fattura commerciale/commercial invoice, ma anche la customs invoice, tax invoice, final invoice, consular invoice ecc.). L’emittente (issuer) della fattura è il beneficiario, siccome deve ricevere il denaro dei beni o servizi venduti. Anche in questo caso, se il testo del credito menziona il beneficiario con il vecchio nome, si disambigua questo particolare nella fattura (“XXX, formerly known as YYY”). I beni indicati nella fattura devono essere gli stessi del credito, altrimenti sorge un conflitto o contraddizione tra documenti; lo stesso vale per la quantità, peso e misure. Il prezzo totale dei beni (e l’eventuale prezzo per unità di prodotto) va indicato nella stessa valuta indicata nel testo del credito e, se presente o meno nel testo del credito, ogni eventuale deduzione (e.g. in caso di pagamento anticipato/advanced payment o di sconto/discount). Una fattura, siccome non è un documento di trasporto, non serve che sia firmata o abbia una data di emissione. Se una Incoterm è citata nel testo del credito (e.g. CIF, Shanghai Port, Shanghai as per Incoterms 2020), va riportata identica nella fattura. La fattura non può mai indicare merce extra oltre a quella indicata nel credito.
=== Transport document covering at least two different modes of transport; i costi di ritardo ===
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