Diritto del commercio internazionale/Prassi bancaria internazionale uniforme: differenze tra le versioni

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Il certificato deve indicare i beni caricati, deve indicare chiaramente la loro origine e deve essere firmato proprio in quanto è un certificato. Se si richiede un particolare formato/tipo di certificato di origine nel testo del credito, e.g. il formato GSP Form A (vedi avanti), va presentato per preciso tipo richiesto. L’emittente (issuer) del certificato deve essere quello pattuito e può essere il beneficiario/venditore, l’esportatore o il produttore (beneficiary, exporter, manufacturer). In questi tre casi, il certificato viene accettato pure se presentato da un quarto emittente istituzionale, ovvero la Camera di Commercio locale (Chamber of Commerce) e simili enti, come la Chamber of Industry, Association of Industry, Economic Chamber, Customs Authorities, Department of Trade ecc. La scelta è a propria discrezione (di solito si opta per la Camera di Commercio locale) e, siccome un’istituzione quasi vale l’altra, se il testo del credito richiede esplicitamente la Camera di Commercio, in questo preciso caso si può comunque richiedere a un’altra istituzione simile: il documento secondo la ISBP è sempre conforme/complying ai termini pattuiti. La descrizione della merce non deve contraddire altri documenti, in particolare la fattura commerciale (invoice). Il certificato di origine va richiesto esplicitamente nel testo del credito: se, in esso, ci si limita a indicare l’origine della merce, non si sta richiedendo indirettamente un certificato di origine per dimostrare quest’affermazione; ma in tutti gli altri documenti, non devono esserci contraddizioni circa l’origine della merce. Il certificato di origine mostra anche il numero della fattura e la data di emissione della fattura e, se l’esportatore del prodotto (anche questa informazione viene esplicitata) non è il beneficiario/venditore ma è un altro esportatore, il numero e la data possono non corrispondere. Ciò non viene ritenuta una contraddizione invalidante.
 
Un tipo particolare di certificato di origine è il GSP Form A, che viene usato negli scambi tra l'Unione Europea e i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) inseriti in appositi elenchi (svariati di essi sono paesi asiatici, ragion per cui è molto usato in Asia). La sigla "GSP" significa "Generalised System of Preferences", letteralmente "Sistema generalizzato delle preferenze". Il GSP Form A va compilato dagli esportatori dei PVS. Con questo documento e le informazioni in esso contenute, si possono applicare le eventuali esenzioni totali o parziali dai dazi sulla merce nel momento in cui essa viene importata dentro i confini comunitari. Il GSP Form A non va utilizzato quando sono gli europei a esportare verso i PVS. Il regolamento europeo alla base del GSP Form A è il regolamento UE n. 978/2012, in vigore dal 1º gennaio 2014.  
 
=== Packing list, note or slip ("Packing list") ===