Diritto del commercio internazionale/Prassi bancaria internazionale uniforme: differenze tra le versioni

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Quanto alla ISBP, aggiunge il fatto che bisogna disambiguare sul documento il fatto che sia un agente a firmare e il fatto che le correzioni sull’originale vanno autenticate dalla firma del vettore o del suo agente; l’agente che firma il documento e un emendamento possono non coincidere. Se il documento viene firmato da una filiale dello spedizioniere (branch of the carrier), si considera firmato dallo spedizioniere. I dati devono essere conformi al testo del credito e non devono essere in conflitto o contaddizione con quelli di altri documenti. Nel nome del luogo di caricamento e destinazione, il nome della nazione si può omettere. Il documento non serve che contenga la dicitura “clean on board” per indicare che la merce e l’imballaggio/packaging sono danneggiati: se non si notificano danni o il fatto che il packaging è insufficiente, il documento è accettabile. In caso di incertezza (e.g. se si usa il verbo modale “may” e simili), non si attesta la presenza di danni. Se il trasporto è stato prepagato, viene compilata una sezione detta “Franco” (freight prepaid); il suo contrario è “Non-Franco” (freight to be collected) e, di solito, se non è prepagato viene allora pagato a destinazione se questa opzione è possibile (freight payable at destination).
 
=== Insurance document and coverage ===
Nel credito documentario, si può richiedere anche la polizza assicurativa o il certificato assicurativo come prova che è stata stipulata con un’agenzia di assicurazioni (privata o pubblica) e che la copertura (come livello e percentuale/valore) è quella pattuita, per esempio se si pattuisce l’obbligo in capo al venditore di assicurare la merce al livello di copertura A “all risks” (il più alto) lungo tutta la tratta controllata e spesata da lui e al 110% del suo valore secondo quando scritto nel contratto di compravendita, incluso dunque un 10% extra detto “lucro cessante” che non costituisce arricchimento illecito (l’assicurazione copre la merce contro i danni da smarrimento e perimento delle merci durante la spedizione, a prescindere dal mezzo su cui è caricata). Innanzitutto, l’assicurazione deve essere conforme/complying ai termini contrattuali. Dopodiché, le UCP 600 anche in questo caso emettono delle norme sulle assicurazioni (articolo 28). Essa deve essere firmata dalla compagnia assicurativa (insurance company), da un sottoscrittore (underwriter) o dai loro agenti (agent) o dai loro delegati (proxy). In questi ultimi due casi, deve essere disambiguato che il firmatario è un agente o delegato della compagnia assicurativa o del sottoscrittore. Anche in questo caso, il documento può essere un esemplare originale o una copia. Se è emesso in più originali, su ogni originale è scritto il numero totale di esemplari originali emessi. Nel contesto del credito documentario, gli esemplari originali richiesti vanno presentati tutti fino all’ultimo. Le cover notes non sono accettate, ma vengono accettati i certificati assicurativi o le “declaration under an open cover”. La data di assicurazione non deve oltrepassare temporalmente la data di spedizione (in caso contrario, non coprirebbe tutta la tratta, dal luogo di caricamento merce al luogo di scaricamento o destinazione finale). Il valore assicurato deve essere indicato nel documento nella stessa valuta indicata nel testo del credito. Se le parti contraenti hanno scelto le Incoterms 2020 CIF e CIP, il valore coperto deve essere pari o superiore al 110% della merce (il livello di copertura A, B, C è stabilito di default ma è negoziabile). Se sono coperti dei rischi addizionali/aggiuntivi, essi andrebbero indicati. I rischi coperti, sia base che eventuali rischi aggiuntivi, devono essere quelli stabiliti nel credito, a meno che nel credito è indicato un termine vago e generico, e.g. “i rischi soliti”: in tal caso, qualunque rischio coperto viene accettato. La copia del documento assicurativo può contenere una Exclusion Clause, cioè una clausola di esclusione (essa serve a indicare esplicitamente che dei rischi non sono coperti. Ne esistono vari tipi e, per esempio, può esplicitare che la compagnia assicurativa non copre nessun rischio in caso di reati dell’assicurato o se non si rispetta un certo parametro). Se si richiede il livello di protezione A “all risks”, la polizza deve contenere la notazione o clausola all risks; nel nome della polizza, la dicitura “all risks” può invece mancare. Infine, l’assicurazione può contenere, oltre alla Exclusion Clause, anche riferimenti a un franchise e simili (“An insurance document may indicate that the cover is subject to a franchise or excess (deductible)”).
 
La ISBP aggiunge che, se chi emette il documento è una compagnia assicurativa o un sottoscrittore/underwriter, è sufficiente il nome: non serve esplicitare che è una compagnia o un sottoscrittore. Il documento assicurativo può anche essere emesso da un broker/intermediario assicurativo, e può essere firmato dallo stesso broker, che comunque deve indicare esplicitamente per chi lavora (a meno che il nome della compagnia o simili sono già indicati altrove nel documento, per esempio in una sezione prestampata). Il fatto che sia un agente o delegato a firmare va esplicitato, e.g. “XXX on behalf of the insurer” nel caso di un agente e “XXX by proxy on behalf of the insurer” in cui si specifica che è un delegato/proxy. Se si richiede la controfirma dell’emittente (countersignature by the issuer), essa va fornita. La copertura assicurativa può essere offerta da più agenzie assicurative in qualità di co-assicuratori (co-insurers), ma il documento è unico e può avere una sola firma di un assicuratore per tutti (o di un suo agente o delegato). Non serve che sia indicato il nome di ogni co-assicuratore e la percentuale di copertura assicurativa fornita. La data di emissione del documento assicurativo può essere successiva alla spedizione, ma l’assicurazione merce deve partire dalla data di spedizione (in tal caso, per evitare conflitti, deve essere inserita una disambiguazione, che può essere la semplice data di decorrenza della copertura). La copertura assicurativa non è soggetta a limiti massimi (può anche essere pari al 200% del valore della merce, per esempio). Il valore totale della merce coperto come ammontare in una valuta deve coincidere con il valore nel contratto e con il valore nel testo del credito (o, in alternativa, nella fattura commerciale) e questo valore, in generale, non deve contraddire il valore espresso in altri documenti. I termini e condizioni nel documento non sono esaminati dalle banche, come anche l’ammontare del premio assicurativo (tuttavia, il documento si respinge se è scritto che il premio non è stato ancora pagato e dunque l’assicurazione non è ancora iniziata e non è valida).
 
== Bibliografia ==