Diritto del commercio internazionale/Prassi bancaria internazionale uniforme: differenze tra le versioni

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Se il documento è prodotto e rilasciato dal beneficiario del credito, lui stesso può effettuare emendamenti e correzioni e i dati corretti non hanno bisogno di autenticazione. L’unica eccezione riguarda il draft, ovvero la cambiale tratta emessa in contesto di credito documentario. In più, se il documento del beneficiario è stato certificato o legalizzato (per esempio, perché richiesto), ogni emendamento o correzione va autenticata da almeno una delle entità che ha certificato o legalizzato il documento. Lo stesso vale per i documenti originali prodotti e rilasciati da terze parti: l’emittente/issuer deve certificare le correzioni tramite timbro o firma completa o indicante le sole iniziali (che spettano a lui e non al beneficiario); non serve autenticazione nelle copie del documento. In caso di più emendamenti, ogni singolo emendamento va certificato a meno che si scrive per esplicito che tutti gli emendamenti sono autenticati da <nome del certificante e firma>.
 
La ISBP poi spiega che le norme per gli esemplari originali dei documenti di trasporto (transport documents), ovvero quelli dal 19 al 25 delle UCP 600, non si applicano alle copie dei documenti originali. Per esempio, le copie non devono essere strettamente rilasciate entro 21 giorni dal caricamento, diversamente dagli originali, ma comunque le copie vanno presentate entro il termine ultimo generale, ovvero la scadenza del credito documentario (expiry of the documentary credit), e non devono contenere discordanze con gli esemplari originali e con tutti gli altri documenti. Viene invece spiegato esplicitamente che copie sono invece governate dall’articolo 14 delle UCP 600. A tale proposito, i documenti non di trasporto sono, per esclusione, tutti gli altri (e.g. certificati sanitari e fitosanitari, certificato di fumigazione, certificati di ispezione, assicurazioni ecc.) e possono avere una data identica o precedente alla data di spedizione (date of shipment) siccome si riferiscono a eventi pre-spedizione, mentre in altri casi possono avere una data di rilascio posteriore (e.g. rilascio di certificazioni sanitarie). I documenti di trasporto sono indicati e già normati in parte nelle UCP 600, articoli 19-25. Altri esempi di documenti abbastanza usati ma non "di trasporto" sono la delivery note, delivery order, cargo receipt, forwarder's certificate of receipt, forwarder's certificate of shipment, forwarder's certificate of transport, forwarder's cargo receipt e la mate's receipt. La ISBP spiega che l’articolo 14 delle UCP 600 non solo si applica alle copie, ma anche (a meno che sia concordato diversamente e in modo esplicito) ai documenti non di trasporto e ai documenti che comprovano che sono stati spediti dei documenti (tali documenti di "prova" possono essere richiesti nel credito). Questi ultimi documenti sono tipicamente le courier receipt, post receipt e il certificate of posting.
 
Le altre considerazioni generali riguardano dettagli minori, come le date, la scrittura della data completa (per esempio, la ISBP consiglia di scrivere il mese in lettere per evitare ambiguità, e.g. 14th of May 2013), la presenta di slot da compilare nel documento (la ISBP spiega che non significa che ogni slot deve essere necessariamente compilato), l’utilizzo di termini generici per indicare la documentazione richiesta in quanto sono ambigui (e.g. a shipping document VS the Bill of Lading B/L) l’utilizzo della lingua (se il testo del credito documentario stipula una lingua precisa per tutti i documenti da presentare, essi devono essere scritti in questa lingua) e di documenti composti da più pagine (deve essere possibile stabilire che sono parte dello stesso documento).
 
Un ultimo dettaglio minore di rilevanza è l’errore di ortografia/spelling: simili errori intaccano la forma ma non la sostanza del documento, tale per cui viene ritenuto conforme nella misura in cui il vocabolo è comprensibile. Ciò che invalida un documento è la mancata conformità ai termini contrattuali, alla UCP e alla ISBP (per esempio, se manca la firma in un certificato, se delle pagine sparse non si riescono a collegare, se una data o vocabolo o frase sono troppo ambigui, se mancano dei documenti pattuiti, se i dati da un documento all’altro si contraddicono, se un emendamento non è certificato, se si consegna in ritardo o all’ultimo giorno, se è elettronico e ha dei dati danneggiati o degli hyperlink non funzionanti, se non è nella lingua pattuita, ecc.).
 
La ISBP poi aggiunge che i documenti non di trasporto (quelli di trasporto sono indicati nelle UCP 600, articoli 19-25) sono
 
Nelle UCP, si aggiunge che i controlli bancari riguardano solo la conformità/compliance: un documento può essere conforme/complying ai termini contrattuali, alle UCP e alle ISBP ma essere falso o contenere dichiarazioni errate o mendaci. Le banche non hanno responsabilità riguardo alla veridicità dei documenti o delle dichiarazioni e firme in esso contenute anche perché questo compito/task non fa parte del loro dovere, come esplicitamente menzionato. Quindi, né le UCP/eUCP né la ISBP si preoccupa di questi ultimi controlli. Se il documento è cartaceo, le UCP spiegano che va sempre presentato un esemplare originale.