Prontuario di diritto romano/L'obbligazione: differenze tra le versioni

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Sono obbligazioni naturali (''naturales tantum''):
 
#le obbligazioni degli schiavi sia tra di loro, sia col loro padrone, sia con estranei. È vero che gli schiavi non avevano [[w:capacità giuridica|capacità giuridica]], ma è anche vero che essi contraevano obbligazioni "per il loro padrone" e non già per stessi, ed è questo aspetto che conferiva validità civile a questo genere di obbligazioni.
#le obbligazioni tra persone legate insieme da un rapporto di patria potestà (ad es. tra ''paterfamilias'' e ''filiusfamilias'' o tra due ''filiifamilias'' soggetti alla medesima patria potestà). Quello che impediva il sorgere di un'obbligazione giuridica era la presenza della ''patria potestas'', sicché restavano possibili le sole ''obligationes naturales tantum''.
#le obbligazioni estinte per ''capitis deminutio'' anche ''minima'' (si ricordi che le obbligazioni potevano estinguersi a seguito di emancipazione, ''adrogatio'', adozione). Poiché si trattava di una singolare causa di estinzione dell'obbligazione, la [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]] stabilì che l'obbligazione civile estinta dava luogo ad una obbligaione naturale solo se si trattava di una prestazione di mero fatto (le obbligazioni aventi ad oggetto la trasmissione di un diritto restavano estinte e non facevano luogo a obbligazioni naturali).