Ecomafie/Agromafie: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 146:
 
Nel febbraio 2020<ref>{{Cita web|url=https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/06/04/reati-agroalimentari-e-responsabilita-degli-enti-verso-un-nuovo-modello-organizzativo-con-efficacia-esimente/|titolo=Reati agroalimentari e responsabilità degli enti: verso un nuovo modello organizzativo con efficacia esimente?|sito=Giurisprudenza Penale|autore=Enrico Napoletano|data=4 giugno 2020}}</ref> il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge n. 2427 intitolato ''Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari,'' col quale vengono proposte nuove misure di contrasto alle agromafie, ottenute anche con la modifica del codice penale e di questa legge. L'iter legislativo è ancora in corso.<ref>{{Cita web|url=https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2427|titolo=Disegno di legge: "Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari" (2427)|sito=Camera dei Deputati}}</ref>
 
=== Legge 199/2016 (Caporalato) ===
La legge 199/2016 è una legge fondamentale che oltre ad aver inasprito le pene, ha modificato la struttura del reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” ( Caporalato ) rendendo punibile, oltre al reclutatore, anche il datore di lavoro.
Le principali novità del provvedimento:
riformulazione del reato di caporalato ( “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” ): reclusione da 1 a 6 anni, e multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni degradanti e di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) sfruttai lavoratori, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Costituisce condizione di sfruttamento il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
ripetuta corresponsione di retribuzioni in modo palesemente differente dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
ripetuta violazione della legislazione relativa all'orario di lavoro e ai periodi di riposo.
sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato: la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote ( Il valore di una quota varia dai 258 ad un massimo di 1.549 euro);
l'adozione di misure cautelari nei confronti dell’azienda in cui è commesso il reato;
accesso alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità;
il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.
 
 
 
== Contrasto ==