Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Tipologie di contenuto/Fotografie: differenze tra le versioni

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I diritti di utilizzazione economica possono essere trasferiti dall’autore a terzi, e si trasferiscono ''inter vivos'' con un contratto che deve essere scritto ''ad probationem''; in mancanza di atto scritto, non sarà possibile provare il trasferimento dei diritti patrimoniali.
 
Alle semplici fotografie sono riconosciuti i diritti connessi (cfr. [[Diritto d’autored'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Definizioni#8. Cosa si intende per diritti connessi?|domanda n. 8]]), ossia il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Questi diritti possono essere trasferiti a terzi con contratto scritto o mediante la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia (per fotografie digitali, ci si riferisce al ''file''). La cessione del negativo fa presumere la cessione dei diritti di utilizzazione economica, a meno che non vi sia un patto in senso contrario.
 
La cessione del diritti di riproduzione non comporta la cessione del diritto del fotografo di essere riconosciuto autore della fotografia.