Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Strumenti web/Messaggistica istantanea: differenze tra le versioni

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Indice del libro

93. Cos’è la messaggistica istantanea (chat)? Cos’è un canale di messaggistica istantanea? modifica

È un servizio di comunicazione elettronico interpersonale interattivo a mezzo di telefono mobile, tablet o personal computer, connesso ad Internet, col quale è possibile scambiare in tempo reale con altri utenti connessi testi (p.es. per notizie, sondaggi), immagini, audio, video, denaro, utilizzabile anche in forma di gruppi o nella forma di newsletter.

Riferimenti: Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

94. Quali regole si applicano alla messaggistica? modifica

Le regole sono quelle stabilite sia dalla normativa nazionale (del Paese di residenza o domicilio dell’utente) ed europea in materia di comunicazioni elettroniche, sia da quelle contrattuali diverse per ciascun fornitore scritte nelle condizioni generali del servizio.

Riferimenti: Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

95. Posso liberamente aprire un canale di messaggistica istantanea per l’ente culturale per il quale lavoro o devo concordare modalità, contenuti e temi? modifica

Prima di aprire un canale di messaggistica, occorre verificare se il proprio contratto di lavoro (autonomo o subordinato) lo consente. Se lo consente, ma come spesso accade è generico, è consigliabile concordare con l’ente culturale (datore di lavoro o committente) modalità, contenuti e temi.

96. Posso liberamente condividere, inoltrare, scaricare, modificare contenuti ricevuti? modifica

Prima di condividere un contenuto di qualsiasi tipo (fotografie, immagini, suoni, note vocali, brani musicali, video, disegni, fotomontaggi, meme, scritti, simboli, loghi), è consigliabile verificare prima se esiste un diritto d’autore e chi ne è il titolare, poi se il titolare ha acconsentito alla libera condivisione e quindi la circolazione oppure se acconsente, a quali condizioni (p.es. menzione della titolarità, cosiddetto credit).

97. In che forma (scritta o orale) deve essere raccolto tale consenso? modifica

È consigliabile raccogliere in forma scritta senza particolari formalità (p.es. anche via e-mail) il consenso del titolare del diritto d’autore. La forma orale sia non consente a chi usa i contenuti di provare di averne ricevuto il consenso, in caso di contestazione, sia è revocabile sempre oralmente e quindi sempre senza poter provare di aver ricevuto la revoca stessa.

98. Posso liberamente caricare contenuti trovati in Internet o di terzi senza chiedere prima il consenso? modifica

È consentito se si è ottenuto il consenso dal titolare dei diritti d’autore o sulla base di licenze standard come quelle di Creative Commons. Non è consentito caricare o scaricare opere, invece, senza il consenso dei titolari dei diritti, come accade molto spesso sulle piattaforme di file sharing e nella condivisione peer-to-peer. Per riproduzioni di questo genere non è consentito invocare l’applicazione dell’eccezione della “copia privata” (ovvero la copia realizzata a fini personali senza scopo di lucro), visto che tale eccezione è riservata a chi abbia acquisito l’originale o abbia avuto accesso all’opera in modo legittimo, ovvero con l’autorizzazione o licenza dei titolari dei diritti. È irrilevante il tipo di tecnologia utilizzata o il fatto che a essere riprodotte siano solo parti dell’opera, essendo anche queste parti, di per sé, protette dal diritto d’autore.

Sul tema si deve tenere presente anche il principio della riservatezza in base alle recenti disposizioni della normativa GDPR (General Data Protection Regulation), la quale però esula dal lavoro svolto in questa sede.

99. E se l’autore non è individuabile o non risponde alla richiesta di consenso? modifica

In entrambi i casi non vuole dire che l’opera o il contenuto protetto sia di libero uso, né che sia scaduto il termine previsto dalla legge per il titolare o i suoi eredi per rivendicarne la paternità o sfruttare economicamente tale opera o contenuto ovvero l’opera o il contenuto non sia creativa/o. Prima di usare, condividere o pubblicare tale opera e/o contenuto, è pertanto consigliabile consultare banche dati pubbliche gratuite per individuare in Internet contenuti creativi legali o la titolarità di diritti di terzi: per esempio, il portale europeo Agorateka, suddiviso in sei sezioni costantemente aggiornate (e-book, film, videogiochi, editoria specializzata, TV e musica) o siti dell’Ufficio italiano marchi e brevetti (UIBM) e dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Se, nonostante tutti gli sforzi, non siano individuabili gli autori o alla richiesta di consenso l’autore non risponde, è consigliabile menzionare l’autore e la fonte. Se, nonostante la menzione dell’autore e della fonte, si riceve una richiesta di rimozione del contenuto, è consigliabile fare copia della pagina contenente la menzione dell’autore e della fonte, e rimuovere, come richiesto dall’autore o dagli eredi o dai licenziatari, tale opera o contenuto.