Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Strumenti web/Condivisione: differenze tra le versioni

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== 68. Come devo citare la fonte? ==
La fonte è citata, di regola, secondo le indicazioni dell’autore o del sito o dell’organo di comunicazione dalla quale è stata tratta. Diversamente, si consiglia di identificare il soggetto o la fonte, luogo e data di emissione, risorsa digitale di riferimento, adper esempio riportando il link al sito Internet con la data di consultazione del sito stesso.
 
== 69. Se l’autore non è individuabile o non risponde alla richiesta di consenso? ==
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:'''Riferimenti''':
:* {{Cita web|url = https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/orphan-works-db|titolo = Orphan Works Database|editore = Ufficio dell'Unionedell’Unione europea per la proprietà intellettuale|accesso = 2021-02-22}}
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012L0028|titolo = Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane|editore = EUR-Lex|accesso = 2021-02-22}}
 
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Quando sarà recepita anche in Italia tale Direttiva UE, gli istituti potranno rivolgersi ad apposite società di gestione collettiva dei diritti rappresentative dei titolari delle diverse classi di opere (opere letterarie, musica, film, ecc.) o, in mancanza di società di gestione collettiva rappresentative, applicare l’eccezione prevista dalla stessa Direttiva, che prevede un determinato procedimento di verifica della natura di “opera fuori commercio” e di pubblicità del riutilizzo attraverso canali nazionali ed europei. La Direttiva introduce un nuovo meccanismo di concessione di licenze per le opere fuori commercio. In tal modo sarà molto più facile per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, come gli archivi e i musei, ottenere le licenze necessarie per divulgare al pubblico, online e al di là delle frontiere, il patrimonio culturale presente nelle loro collezioni. Questo sistema rende molto più facile per gli istituti di tutela del patrimonio culturale ottenere licenze negoziando con gli organismi di gestione collettiva che rappresentano i pertinenti titolari dei diritti.
 
Le nuove norme prevedono anche una nuova eccezione obbligatoria al diritto d'autored’autore per i casi in cui non esiste un organismo di gestione collettiva che rappresenti i titolari dei diritti in un certo settore, per cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale non hanno una controparte con cui negoziare per ottenere le licenze. Tale eccezione, cosiddetta “di ripiego”, permette agli istituti di tutela del patrimonio culturale di rendere disponibili opere fuori commercio su siti web non commerciali.
 
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