Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Tipologie di contenuto/Fotografie: differenze tra le versioni

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== 18. Esiste un livello minimo di creatività richiesto per la loro tutela? ==
A livello europeo, perché sussista un’opera ai sensi della Direttiva 2001/29/CEE occorre che la stessa sia originale e cioè costituisca una creazione intellettuale del suo autore e sia espressione di questa creazione. La Corte di Giustizia ha ribadito che il diritto d’autore può trovare applicazione soltanto con riferimento ada opere originali. L’accento viene posto sulla esigenza di individuare il tocco personale del fotografo nella creazione della fotografia, e prescinde dal merito artistico.
 
La normativa italiana in materia di diritto d’autore (L. 633/1941) stabilisce che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo, elemento qualificante dell’opera (art. 1). Non esiste un livello minimo di creatività ma è necessario, al fine di godere della piena tutela, che l’opera sia il risultato di una attività creatrice tale da concretizzarsi nella realizzazione di un’opera fotografica che prima non esisteva. Il fotografo deve aver dato una sua interpretazione. Il carattere della creatività deve essere valutato di volta in volta, l’interprete deve valutare sia la scelta e la preparazione del soggetto fotografato sia l’elemento soggettivo del fotografo che si estrinseca con la sua rappresentazione della realtà.
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== 27. Le fotografie possono essere considerate anche beni culturali? ==
Si, per la legge italiana le fotografie che abbiano i requisiti di rarità e pregio possono rientrare nella categoria dei beni culturali, e come tali soggette alle norme del Codice dei beni culturali. Nell’ambito della tutela dei beni culturali possono rientrare sia le opere fotografiche che le semplici fotografie; queste ultime devono costituire rarità o essere una testimonianza storica di pregio. Inoltre, per essere tutelate quali beni culturali devono avere una certa rilevanza di carattere storico, ciò significa che devono essere opere di autori non più viventi o la cui realizzazione risalga ada oltre cinquant’anni. Per le fotografie di realizzazione più recente o di autore ancora vivente, non può essere apposto alcun vincolo di bene culturale. Vi sono categorie speciali di beni culturali:
* le fotografie con relativi negativi e matrici, la cui produzione risalga ada oltre venticinque anni (art. 11, f);
* le collezioni di fotografie, se rivestano un eccezionale interesse previa dichiarazione di interesse culturale;
* gli archivi, ossia le raccolte unitarie organiche, se rivestono interesse storico particolarmente rilevante e previa dichiarazione di interesse culturale.