Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Definizioni: differenze tra le versioni

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Il corpo di norme che tutela le opere letterarie e artistiche di carattere creativo è indicato come “diritto d’autore” nei paesi di ''civil law'' e “copyright” nei paesi di ''common law'' (Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada).
 
Il diritto d’autore/copyright comprende una serie di norme che si sviluppano attorno al rapporto che lega l’autore all’opera, riconoscendo al primo una serie di diritti esclusivi sulla seconda. Esso rientra nella grande famiglia della disciplina della proprietà intellettuale che, al suo interno, comprende sia il diritto d’autore, sia la proprietà industriale (invenzioni, marchi, denominazioni di origine, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali). La natura del diritto d’autore è duplice e si compone dei diritti morali, finalizzati alla tutela della personalità dell’autore, e dei diritti patrimoniali, volti a garantire all’autore una remunerazione attraverso lo sfruttamente economico dell’opera. Il diritto d’autore nasce al momento della creazione dell’opera, senza necessità di alcuna formalità e protegge le “opere letterarie ede artistiche”, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La convenzione di Berna del 1886 (accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni aderenti) riconosce agli Stati sottoscrittori la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ede artistiche siano protette solo se fissate su un supporto materiale. Il requisito della fissazione dell’opera su supporto materiale, ammesso dalla convenzione di Berna, è tipico dei Paesi di ''common law'' e, per esempio, non è stato adottato dalla legislazione italiana in materia.
 
I due sistemi di diritto d’autore e di copyright pongono tradizionalmente l’accento su due profili differenti: il primo sull’autore come “persona”, e il secondo sul “diritto di copiare l’opera”. Seppure da tale differente approccio sono derivate delle disomogeneità tra i due sistemi (come, per esempio, la diversa disciplina dei diritti morali), essi svolgono la stessa funzione e tendono sempre più con il tempo ada uniformarsi in relazione all’evolversi delle forme di sfruttamento on line delle opere.
 
:'''Riferimenti''': {{Cita web|lingua = en|url = https://wipolex.wipo.int/en/text/283693|titolo = Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, completed at PARIS on May 4, 1896, revised at BERLIN on November 13, 1908, completed at BERNE on March 20, 1914, revised at ROME on June 2, 1928, at BRUSSELS on June 26, 1948, at STOCKHOLM on July 14, 1967, and at PARIS on July 24, 1971, and amended on September 28, 1979|editore = World Intellectual Property Organization (WIPO)|accesso = 2021-02-22}}
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== 5. Quali sono le caratteristiche dei diritti morali e dei diritti patrimoniali d’autore? ==
Tutti gli Stati europei riconoscono all’autore una serie di diritti esclusivi che si differenziano in diritti morali e patrimoniali. I diritti morali nascono con l’intento di tutelare la personalità artistica dell’autore. La convenzione di Berna richiede agli Stati aderenti di riconoscere due forme di diritto morale: il diritto di attribuzione della paternità e il diritto di integrità dell’opera ossia di opporsi ada ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ada ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione di artista. La disciplina specifica è rimessa alla legislazione dei singoli Stati. I diritti morali, che non sono stati oggetto di specifica armonizzazione, sono incedibili e spesso irrinunciabili (anche se in alcuni ordinamenti la rinuncia è possibile). La loro durata può variare considerevolmente: il minimo stabilito a livello internazionale è almeno la stessa durata dei diritti di sfruttamento economico, ma spesso, in particolare nell’Europa continentale, essi durano molto di più, per esempio nell’ordinamento italiano essi non sono soggetti a termine. I diritti patrimoniali, invece, attengono all’utilizzazione e allo sfruttamento economico dell’opera. L’autore, infatti, può decidere di cedere o concedere l’utilizzo di tali diritti, gratuitamente o a fronte di un pagamento. I diritti patrimoniali sono il diritto di pubblicare, riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, comunicare e mettere a disposizione del pubblico, distribuire, tradurre, elaborare, modificare, dare in prestito o in noleggio l’opera.
 
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== 7. A chi appartiene il diritto d’autore quando l’opera è realizzata in occasione di un rapporto di lavoro o su commissione? ==
In Europa i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica dell’opera spettano generalmente all’autore per il fatto della creazione e sin dal momento in cui l’opera viene ada esistenza. In alcuni casi, i soli diritti patrimoniali spettano ada un soggetto diverso dall’autore. Per esempio, i diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno creata su commissione (nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera o di un contratto di appalto) o in occasione di un rapporto di lavoro dipendente, non spettano all’autore, bensì al committente/appaltatore o al datore di lavoro, sempre nei limiti indicati dalla legge (p.es. software, banche dati) o dal contratto.
 
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== 8. Cosa si intende per diritti connessi? ==
I diritti «connessi»“connessi” (o «diritti“diritti vicini»vicini”) al diritto d’autore hanno lo scopo di riconoscere e incentivare lo sforzo artistico (p.es. per quanto concerne l’esecuzione e la rappresentazione degli artisti interpreti esecutori) o gli investimenti di coloro che rendono le opere dell’ingegno accessibili e fruibili da parte del pubblico (come i produttori fonografici, le emittenti radiofoniche e televisive, il produttore cinematografico ede ora anche l’editore per le pubblicazioni a stampa di carattere giornalistico condivise sul web, al quale la nuova Direttiva sul diritto d’autore digitale riconosce un particolare e breve diritto connesso a ricevere un compenso in caso di utilizzo on line).
 
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== 14. Cos’è un’opera orfana? ==
Le opere orfane sono opere tutelate dal diritto d’autore in relazione alle quali, però, i titolari dei diritti sono sconosciuti o molto difficili o addirittura impossibili da rintracciare. Nelle biblioteche, nei musei, negli archivi e istituzioni pubblici europei sono posseduti milioni di opere orfane. Solo la British Library, che detiene oltre 150 milioni di volumi, stima che le opere orfane costituiscano circa il 40% del suo patrimonio. Le informazioni necessarie per individuare i titolari dei diritti possono essere carenti per diversi motivi, adper esempio l’opera è stata pubblicata in forma anonima o con pseudonimo o è estremamente risalente e dunque le informazioni in questione sono andate perdute. La Direttiva 2012/28/UE sulle opere orfane, entrata in vigore alla fine del 2012, ha previsto una serie di casi in cui l’opera orfana può essere utilizzata dagli istituti del patrimonio culturale. La normativa prevede che per stabilire lo ''status'' di opera orfana sia necessaria una ricerca diligente all’interno dello Stato membro di prima pubblicazione. La dichiarazione di “opera orfana” consente poi ai singoli Stati membri di apporre una limitazione al diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale.
 
:'''Riferimenti''': {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012L0028|titolo = Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane|citazione = |editore = EUR-Lex|accesso = 2021-02-22}}