Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Tipologie di contenuto/Fotografie: differenze tra le versioni

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{{Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web}}
== 16. Quante tipologie di fotografie esistono? ==
La materia del diritto della fotografia trova la fonte principale nella Convenzione di Berna del 1886 (e successive modifiche) che fornisce la cd. protezione minimale delle opere letterarie ede artistiche, ede afferma che devono essere considerate opere artistiche le opere fotografiche e le altre opere assimilabili. La convenzione non distingue tra fotografie che consistono in creazioni intellettuali e le fotografie quali mere rappresentazioni della realtà senza richiedere elementi di originalità e creatività. La scelta di distinguere tra diverse tipologie di immagini è stata quindi lasciata alle norme interne dei singoli paesi membri. La possibilità di prevedere la protezione di altre fotografie – oltre alle opere fotografiche – è stata lasciata agli statiStati membri anche dalla Direttiva 2006/116/CE, che ha specificato che godono di tutela le fotografie che sono opere originali, ossia il risultato della creazione intellettuale dell’autore, senza considerare altri criteri oltre alla “originalità”.
 
La normativa italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941) individua tre tipologie di fotografie:
* le fotografie aventi carattere creativo, le cd. ''opere fotografiche'' (art. 2);
* le cd. ''semplici fotografie'' o fotografie non creative, quali le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo (con procedimento analogo, sono adper esempio quelle realizzate con modalità elettronica, quali le immagini digitalizzate o acquisite tramite scanner), comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche (art. 87);
* le cd. ''fotografie documentali'', cioè le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, disegni tecnici, oggetti materiali, e prodotti simili (che sono copie dell’originale, con mera funzione di informare dell’esistenza di un oggetto).
 
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:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, artt. 2, 87
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0116|titolo = Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autored’autore e di alcuni diritti connessi|editore = EUR-Lex|accesso = 2021-02-22}}
:* {{Cita web|lingua = en|url = https://wipolex.wipo.int/en/text/283693|titolo = Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, completed at PARIS on May 4, 1896, revised at BERLIN on November 13, 1908, completed at BERNE on March 20, 1914, revised at ROME on June 2, 1928, at BRUSSELS on June 26, 1948, at STOCKHOLM on July 14, 1967, and at PARIS on July 24, 1971, and amended on September 28, 1979|editore = World Intellectual Property Organization (WIPO)|accesso = 2021-02-22}}
:* {{Cita web|lingua = en|url = https://labs.creativecommons.org/reversionary-rights/|titolo = Creative Commons Rights Back Resource|editore = Creative Commons|accesso = 2021-02-22}}
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:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, artt. 2, 87-88
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0790|titolo = Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autored’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE|editore = EUR-Lex|accesso = 2021-02-22}}
 
== 18. Esiste un livello minimo di creatività richiesto per la loro tutela? ==
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:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, art. 1
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029|titolo = Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazionesull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autored’autore e dei diritti connessi nella società dell'informazionedell’informazione|editore = EUR-Lex|accesso = 2021-02-22}}
:* {{Cita web|url = https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=72482&doclang=IT|titolo = Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2009 - Infopaq International A/S contro Danske Dagblades Forening|editore = Corte di giustizia dell'Unionedell’Unione europea|accesso = 2021-02-22}}
:* {{Cita web|url = https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115785&doclang=IT|titolo = Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1º dicembre 2011 - Eva-Maria Painer contro Standard VerlagsGmbH e altri|editore = Corte di giustizia dell'Unionedell’Unione europea|accesso = 2021-02-22}}
 
== 19. Quali sono i diritti di utilizzazione riferibili alle opere fotografiche ede alle semplici fotografie? Come si trasferiscono? ==
I diritti di utilizzazione riferibili alle opere fotografiche sono:
* il diritto di pubblicare l’opera (renderla conosciuta) e di utilizzarla economicamente,
* il diritto di riproduzione ossia la moltiplicazione in copie;
* il diritto di comunicazione al pubblico (ad p.es. pubblicazione di una fotografia sulla stampa);
* il diritto di distribuzione;
* il diritto di noleggio (cessione in uso a qualsiasi soggetto) e di prestito (cessione in uso a istituzioni aperte al pubblico).
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I diritti di utilizzazione economica possono essere trasferiti dall’autore a terzi, e si trasferiscono ''inter vivos'' con un contratto che deve essere scritto ''ad probationem''; in mancanza di atto scritto, non sarà possibile provare il trasferimento dei diritti patrimoniali.
 
Alle semplici fotografie sono riconosciuti i diritti connessi (cfr. [[Diritto d'autored’autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Definizioni#8. Cosa si intende per diritti connessi?|domanda n. 8]]), ossia il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Questi diritti possono essere trasferiti a terzi con contratto scritto o mediante la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia (per fotografie digitali, ci si riferisce al ''file''). La cessione del negativo fa presumere la cessione dei diritti di utilizzazione economica, a meno che non vi sia un patto in senso contrario.
 
La cessione del diritti di riproduzione non comporta la cessione del diritto del fotografo di essere riconosciuto autore della fotografia.
 
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, artt. 12-19, 88-89, 107, 110
 
== 20. Posso fare un ''collage'' di immagini? ==
Un collage comporta l’utilizzazione/elaborazione di opere altrui o parti di esse. Di conseguenza, in un ''collage'', sarà necessario richiedere l’autorizzazione dell’autore (o degli aventi causa) e operare nei limiti dei diritti di utilizzazione acquisiti e nel rispetto dei diritti morali spettanti agli autori delle opere inserite nel ''collage''.
 
L’autore di un’opera ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni sua forma e modo originale, o derivato, e di conseguenza (i) il ''collage'' non deve arrecare pregiudizio ai diritti esistenti sulla sua opera originaria, e (ii) sarà necessario il suo consenso per fare una elaborazione. Il fotografo, titolare del diritto all’integrità dell’opera, potrà opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore ede alla sua reputazione. In altre parole il diritto alla integrità richiede la ripresa fedele dell’opera. L’autore potrà autorizzare la riproduzione di una sua opera, anche parziale, in deroga ai suoi diritti morali.
 
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, artt. 4, 12, 20
 
== 21. È possibile modificare/integrare una immagine senza il consenso dell’autore? ==
L’autore della fotografia ha il diritto esclusivo di modificare la propria opera, di elaborarla con un'altraun’altra opera, di trasformarla in un’opera diversa. Il consenso dell’autore è necessario qualora un terzo desideri modificarla e/o elaborarla, salvo quei casi nei quali è ammessa la ripresa di un’opera dell’ingegno preesistente, quali la parodia, la satira. Infatti, a livello europeo la Direttiva 2001/29/CE prevede, tra le eccezioni e limitazioni che possono essere adottate dagli Stati membri rispetto all’esclusiva del diritto d’autore, l’utilizzo dell’opera per scopi di caricatura, parodia, pastiche. Per essere qualificata opera parodistica, l’immagine deve evocare un’opera preesistente ma nel contempo essere diversa e costituire una espressione umoristica e scherzosa.
 
:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, artt. 4, 7, 18
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029|titolo = Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazionesull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autored’autore e dei diritti connessi nella società dell'informazionedell’informazione|editore = EUR-Lex|accesso = 2021-02-22}}
:* {{Cita web|url = https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157281&doclang=IT|titolo = Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 settembre 2014 - Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW contro Helena Vandersteen e altri|editore = Corte di giustizia dell'Unionedell’Unione europea|accesso = 2021-02-22}}
 
== 22. Essere il detentore/custode di un’opera equivale ada essere il titolare dei diritti d’autore sull’opera? ==
No, il detentore dell’esemplare di un’opera può essere il proprietario e/o custode, a seconda dei casi, del solo bene materiale (il supporto) ma può non essere il titolare dei diritti d’autore ede in particolare dei diritti di utilizzazione economica se non vi è stato un accordo in tal senso. Sarà pertanto necessario specificare nel contratto sottoscritto con il titolare dei diritti quali diritti sono trasferiti all’acquirente e/o custode (il solo diritto di custodia, il diritto di custodia e di esposizione, il diritto di riproduzione fotografica, ecc).
 
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, art. 109
 
== 23. Esistono casi di libere utilizzazioni di fotografie? ==
È possibile riprodurre un’opera anche senza il consenso dell’autore nei casi in cui un interesse generale superiore, sociale, di cultura e informazione, prevale sul diritto dell’autore dell’opera. Il medesimo principio si applica alle opere fotografiche. Si tratta di ipotesi di diritto di cronaca e di informazione, di utilizzo di opere ai fini di pubblica sicurezza, di riproduzioni per uso personale. Vi sono ipotesi di lecito utilizzo senza il consenso del fotografo anche per le fotografie semplici, adper esempio per la riproduzione in antologie ada uso scolastico, in opere scientifiche o didattiche, e ipotesi di riproduzione di fotografie su periodici o giornali, relative a persone o fatti di attualità o di pubblico interesse. Il fotografo ha comunque diritto al pagamento di un equo compenso. La pubblicazione di un catalogo non rientra nelle libere utilizzazioni.
 
:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, artt. 65-71, 91
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029|titolo = Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazionesull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autored’autore e dei diritti connessi nella società dell'informazionedell’informazione|editore = EUR-Lex|accesso = 2021-02-22}}
 
== 24. Posso esporre liberamente le fotografie? ==
A livello europeo, la necessità di poter esporre e promuovere opere, adper esempio presenti nelle collezioni museali, è ampiamente riconosciuta tra le eccezioni e limitazioni previste dalle norme del diritto d’autore dei paesi europei, anche a seguito di quanto previsto dalla Direttiva 2001/29/EC, art. 5(3)(j) che permette agli Stati membri di prevedere eccezioni e limitazioni al fine di pubblicizzare una esposizione pubblica o vendita di opere, per promuovere l’evento, esclusa qualsiasi altro utilizzazione commerciale. Il diritto di esposizione – a favore del proprietario/custode del bene - non è disciplinato in maniera armonizzata nei diversi paesi, in quanto trattasi di un diritto diversamente considerato nei diversi ordinamenti giuridico. Si evidenzia che in assenza di norme specifiche sul tema, gli enti culturali hanno preso coscienza della importanza di negoziare la cessione del relativo diritto, laddove possibile, quando acquistano/ricevono un opera.
 
In Italia è ancora controverso se il diritto all’esposizione in luogo pubblico spetti al proprietario/custode dell’opera o all’autore della stessa. La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) non menziona espressamente il diritto di esposizione. Per alcuni rientra nel diritto di pubblicazione, ossia di utilizzare l’opera economicamente, e spetta all’autore (art. 12), indipendentemente dal fatto che la esposizione/mostra sia gratuita. Per altri il diritto di esposizione riconosciuto all’autore viene meno con la vendita dell’opera e si trasferisce al proprietario, salvo diverso accordo tra le parti. Sotto altro profilo si osserva che la esposizione di immagini con soggetti raffigurati richiede il consenso del soggetto ritratto, salvo che non ricorra una delle eccezioni previste (art. 97) quali la notorietà della persona, l’ufficio pubblico coperto, scopi scientifici o didattici o culturali, se collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. È comunque vietata la esposizioni di ritratti nel caso in cui l’esposizione rechi pregiudizio all’onore o anche al decoro della persona ritratta.
 
:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, artt. 12, 97
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029|titolo = Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazionesull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autored’autore e dei diritti connessi nella società dell'informazionedell’informazione|editore = EUR-Lex|accesso = 2021-02-22}}
 
== 25. Chi è il titolare dei diritti per le fotografie commissionate e per quelle fatte da un dipendente del museo? ==
Secondo la normativa italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941) nel caso di semplice fotografia (cfr. [[#16. Quante tipologie di fotografie esistono?|domanda n. 16]]) ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di lavoro o di impiego, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro (art. 88, IIc). Il medesimo principio si applica qualora, nel caso di committenza (e quindi ipotizziamo da scatti fatti da un fotografo ''freelance''), e salvo patto contrario, si tratti di cose in possesso del committente medesimo, e fatto salvo il pagamento di un equo corrispettivo a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione (art. 88, IIIc).
 
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto d'autored’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio}}, art. 88
 
== 26. Quali misure tecnologiche posso adottare per proteggere le fotografie digitali? ==
Le immagini digitali viaggiano, sono condivise a gran velocità; spesso sono copiate, scaricate, modificate, anche senza il consenso del titolare dei diritti. Per ovviare a tali rischi, si possono adottare tecniche di protezione sia per identificare il titolare dei diritti connessi alla immagine che per impedirne l’accesso. Il sistema standard è la crittografia che rende indecifrabile un testo salvo che si conosca il codice cifrato segreto per svelare il contenuto dell’opera protetta. Il più conosciuto è il ''watermarking'', il cd. marchio digitale, che consiste nell’inserimento all’interno della opera di un insieme di bit che modificano la filigrana digitale dell’opera. Il marchio digitale può essere visibile o non visibile all’occhio umano o non apparire se non tramite una lettura del codice digitale dell’immagine. Esistono inoltre sistemi software che fornendo un servizio di registrazione dei dati del titolare dei diritti relativi alla immagine, svolgono un servizio di controllo online tramite programmi specifici mirati a trovare le immagini usate senza consenso del titolare dei diritti.
 
In base alla recente Direttiva 2019/790/UE gli Stati Membrimembri devono garantire che gli utenti possano accedere e utilizzare contenuti protetti da misure tecnologiche di protezione (TPM) in virtù di alcune delle nuove eccezioni obbligatorie (art. 7.2). Il principio si applica anche ai contenuti acquistati sulla base di un contratto e messi a disposizione su internet. Secondo tale articolo gli utenti hanno la facoltà di richiedere al titolare del diritto di fornire i mezzi tecnologici necessari per beneficiare delle eccezioni ma non di rimuovere le TPM stesse. Le eccezioni considerate sono quella per l’estrazione di testo e dati a fini di ricerca (art. 3), la più ampia eccezione per estrazione di testo e dati (art. 4), quella in materia didattica (art. 5), e quella per fini di conservazione (art. 6).
 
:'''Riferimenti''': {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0790|titolo = Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autored’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE|editore = EUR-Lex|accesso = 2021-02-22}}
 
== 27. Le fotografie possono essere considerate anche beni culturali? ==
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== 28. Le fotografie “beni culturali” sono soggette a particolari controlli e tutele? ==
Le fotografie beni culturali sono soggette all’obbligo di conservazione che deve essere svolto mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. La prevenzione comprende tutte quelle attività idonee a limitare i rischi della conservazione, la manutenzione comprende le attività che controllano e mantengono l'integritàl’integrità delle fotografie, ede il restauro comporta invece un intervento necessario per mantenere l’integrità materiale delle fotografie. Il restauro dovrebbe rispettare il diritto morale dell’autore. Le fotografie non possono essere spostate dal luogo di conservazione senza l’autorizzazione del ministero, non possono essere utilizzate in contrasto con il loro carattere storico o artistico o in maniera tale che si possa arrecare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. Possono essere oggetto di custodia coattiva al fine di garantirne la sicurezza e impedirne il deterioramento. È previsto un potere di ispezione per verificarne lo stato di conservazione e la custodia.
 
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = DLGS|anno = 2004|mese = 01|giorno = 22|numero = 42|titolo = Codice dei beni culturali e del paesaggio}}, artt. 12, 21, 29
 
== 29. Possono essere cedute e circolare liberamente? ==
No, in quanto beni che rientrano nel demanio culturale, e quindi solo nei limiti e con le modalità previste dal Codice. Laddove si tratti di fotografie facenti parti di raccolte museali, di pinacoteche, gallerie e biblioteche o archivi, sono inalienabili. Il medesimo principio si applica anche a immagini di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant’anni se si tratta di opere facenti parti di collezioni dello Stato. Le fotografie “beni culturali” che non appartengono allo stato o enti indicati dal codice possono essere trasferite e gli atti di trasferimento devono essere oggetti di denuncia al ministero. Il ministero può esercitare la prelazione di acquisto. Eventuali prestiti per mostre ed esposizioni devono essere autorizzati dal ministero, anche qualora si tratti di circolazione in ambito internazionale, per la quale dovrà essere richiesto l’attestato di circolazione temporanea. In ogni caso devono essere garantite l'integritàl’integrità e la sicurezza e vi sono limiti alla tipologia di immagini autorizzate ada uscire dal territorio (p.es. immagini che costituiscono il fondo principale di un museo).
 
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