Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Tipologie di contenuto/Fotografie: differenze tra le versioni
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{{Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web}}
== 16. Quante tipologie di fotografie esistono? ==
La materia del diritto della fotografia trova la fonte principale nella Convenzione di Berna del 1886 (e successive modifiche) che fornisce la cd. protezione minimale delle opere letterarie
La normativa italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941) individua tre tipologie di fotografie:
* le fotografie aventi carattere creativo, le cd. ''opere fotografiche'' (art. 2);
* le cd. ''semplici fotografie'' o fotografie non creative, quali le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo (con procedimento analogo, sono
* le cd. ''fotografie documentali'', cioè le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, disegni tecnici, oggetti materiali, e prodotti simili (che sono copie dell’originale, con mera funzione di informare dell’esistenza di un oggetto).
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:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0116|titolo = Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto
:* {{Cita web|lingua = en|url = https://wipolex.wipo.int/en/text/283693|titolo = Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, completed at PARIS on May 4, 1896, revised at BERLIN on November 13, 1908, completed at BERNE on March 20, 1914, revised at ROME on June 2, 1928, at BRUSSELS on June 26, 1948, at STOCKHOLM on July 14, 1967, and at PARIS on July 24, 1971, and amended on September 28, 1979|editore = World Intellectual Property Organization (WIPO)|accesso = 2021-02-22}}
:* {{Cita web|lingua = en|url = https://labs.creativecommons.org/reversionary-rights/|titolo = Creative Commons Rights Back Resource|editore = Creative Commons|accesso = 2021-02-22}}
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:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0790|titolo = Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto
== 18. Esiste un livello minimo di creatività richiesto per la loro tutela? ==
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:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029|titolo = Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
:* {{Cita web|url = https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=72482&doclang=IT|titolo = Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2009 - Infopaq International A/S contro Danske Dagblades Forening|editore = Corte di giustizia
:* {{Cita web|url = https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115785&doclang=IT|titolo = Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1º dicembre 2011 - Eva-Maria Painer contro Standard VerlagsGmbH e altri|editore = Corte di giustizia
== 19. Quali sono i diritti di utilizzazione riferibili alle opere fotografiche
I diritti di utilizzazione riferibili alle opere fotografiche sono:
* il diritto di pubblicare l’opera (renderla conosciuta) e di utilizzarla economicamente,
* il diritto di riproduzione ossia la moltiplicazione in copie;
* il diritto di comunicazione al pubblico (
* il diritto di distribuzione;
* il diritto di noleggio (cessione in uso a qualsiasi soggetto) e di prestito (cessione in uso a istituzioni aperte al pubblico).
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I diritti di utilizzazione economica possono essere trasferiti dall’autore a terzi, e si trasferiscono ''inter vivos'' con un contratto che deve essere scritto ''ad probationem''; in mancanza di atto scritto, non sarà possibile provare il trasferimento dei diritti patrimoniali.
Alle semplici fotografie sono riconosciuti i diritti connessi (cfr. [[Diritto
La cessione del diritti di riproduzione non comporta la cessione del diritto del fotografo di essere riconosciuto autore della fotografia.
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
== 20. Posso fare un ''collage'' di immagini? ==
Un collage comporta l’utilizzazione/elaborazione di opere altrui o parti di esse. Di conseguenza, in un ''collage'', sarà necessario richiedere l’autorizzazione dell’autore (o degli aventi causa) e operare nei limiti dei diritti di utilizzazione acquisiti e nel rispetto dei diritti morali spettanti agli autori delle opere inserite nel ''collage''.
L’autore di un’opera ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni sua forma e modo originale, o derivato, e di conseguenza (i) il ''collage'' non deve arrecare pregiudizio ai diritti esistenti sulla sua opera originaria, e (ii) sarà necessario il suo consenso per fare una elaborazione. Il fotografo, titolare del diritto all’integrità dell’opera, potrà opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
== 21. È possibile modificare/integrare una immagine senza il consenso dell’autore? ==
L’autore della fotografia ha il diritto esclusivo di modificare la propria opera, di elaborarla con
:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029|titolo = Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
:* {{Cita web|url = https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157281&doclang=IT|titolo = Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 settembre 2014 - Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW contro Helena Vandersteen e altri|editore = Corte di giustizia
== 22. Essere il detentore/custode di un’opera equivale
No, il detentore dell’esemplare di un’opera può essere il proprietario e/o custode, a seconda dei casi, del solo bene materiale (il supporto) ma può non essere il titolare dei diritti d’autore
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
== 23. Esistono casi di libere utilizzazioni di fotografie? ==
È possibile riprodurre un’opera anche senza il consenso dell’autore nei casi in cui un interesse generale superiore, sociale, di cultura e informazione, prevale sul diritto dell’autore dell’opera. Il medesimo principio si applica alle opere fotografiche. Si tratta di ipotesi di diritto di cronaca e di informazione, di utilizzo di opere ai fini di pubblica sicurezza, di riproduzioni per uso personale. Vi sono ipotesi di lecito utilizzo senza il consenso del fotografo anche per le fotografie semplici,
:'''Riferimenti''':
:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029|titolo = Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
== 24. Posso esporre liberamente le fotografie? ==
A livello europeo, la necessità di poter esporre e promuovere opere,
In Italia è ancora controverso se il diritto all’esposizione in luogo pubblico spetti al proprietario/custode dell’opera o all’autore della stessa. La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) non menziona espressamente il diritto di esposizione. Per alcuni rientra nel diritto di pubblicazione, ossia di utilizzare l’opera economicamente, e spetta all’autore (art. 12), indipendentemente dal fatto che la esposizione/mostra sia gratuita. Per altri il diritto di esposizione riconosciuto all’autore viene meno con la vendita dell’opera e si trasferisce al proprietario, salvo diverso accordo tra le parti. Sotto altro profilo si osserva che la esposizione di immagini con soggetti raffigurati richiede il consenso del soggetto ritratto, salvo che non ricorra una delle eccezioni previste (art. 97) quali la notorietà della persona, l’ufficio pubblico coperto, scopi scientifici o didattici o culturali, se collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. È comunque vietata la esposizioni di ritratti nel caso in cui l’esposizione rechi pregiudizio all’onore o anche al decoro della persona ritratta.
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:* {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
:* {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029|titolo = Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
== 25. Chi è il titolare dei diritti per le fotografie commissionate e per quelle fatte da un dipendente del museo? ==
Secondo la normativa italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941) nel caso di semplice fotografia (cfr. [[#16. Quante tipologie di fotografie esistono?|domanda n. 16]]) ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di lavoro o di impiego, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro (art. 88, IIc). Il medesimo principio si applica qualora, nel caso di committenza (e quindi ipotizziamo da scatti fatti da un fotografo ''freelance''), e salvo patto contrario, si tratti di cose in possesso del committente medesimo, e fatto salvo il pagamento di un equo corrispettivo a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione (art. 88, IIIc).
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1941|mese = 04|giorno = 22|numero = 633|titolo = Protezione del diritto
== 26. Quali misure tecnologiche posso adottare per proteggere le fotografie digitali? ==
Le immagini digitali viaggiano, sono condivise a gran velocità; spesso sono copiate, scaricate, modificate, anche senza il consenso del titolare dei diritti. Per ovviare a tali rischi, si possono adottare tecniche di protezione sia per identificare il titolare dei diritti connessi alla immagine che per impedirne l’accesso. Il sistema standard è la crittografia che rende indecifrabile un testo salvo che si conosca il codice cifrato segreto per svelare il contenuto dell’opera protetta. Il più conosciuto è il ''watermarking'', il cd. marchio digitale, che consiste nell’inserimento all’interno della opera di un insieme di bit che modificano la filigrana digitale dell’opera. Il marchio digitale può essere visibile o non visibile all’occhio umano o non apparire se non tramite una lettura del codice digitale dell’immagine. Esistono inoltre sistemi software che fornendo un servizio di registrazione dei dati del titolare dei diritti relativi alla immagine, svolgono un servizio di controllo online tramite programmi specifici mirati a trovare le immagini usate senza consenso del titolare dei diritti.
In base alla recente Direttiva 2019/790/UE gli Stati
:'''Riferimenti''': {{Cita web|url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0790|titolo = Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto
== 27. Le fotografie possono essere considerate anche beni culturali? ==
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== 28. Le fotografie “beni culturali” sono soggette a particolari controlli e tutele? ==
Le fotografie beni culturali sono soggette all’obbligo di conservazione che deve essere svolto mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. La prevenzione comprende tutte quelle attività idonee a limitare i rischi della conservazione, la manutenzione comprende le attività che controllano e mantengono
:'''Riferimenti''': {{Cita legge italiana|tipo = DLGS|anno = 2004|mese = 01|giorno = 22|numero = 42|titolo = Codice dei beni culturali e del paesaggio}}, artt. 12, 21, 29
== 29. Possono essere cedute e circolare liberamente? ==
No, in quanto beni che rientrano nel demanio culturale, e quindi solo nei limiti e con le modalità previste dal Codice. Laddove si tratti di fotografie facenti parti di raccolte museali, di pinacoteche, gallerie e biblioteche o archivi, sono inalienabili. Il medesimo principio si applica anche a immagini di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant’anni se si tratta di opere facenti parti di collezioni dello Stato. Le fotografie “beni culturali” che non appartengono allo stato o enti indicati dal codice possono essere trasferite e gli atti di trasferimento devono essere oggetti di denuncia al ministero. Il ministero può esercitare la prelazione di acquisto. Eventuali prestiti per mostre ed esposizioni devono essere autorizzati dal ministero, anche qualora si tratti di circolazione in ambito internazionale, per la quale dovrà essere richiesto l’attestato di circolazione temporanea. In ogni caso devono essere garantite
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