Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Definizioni: differenze tra le versioni

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== 2. Quali sono le opere protette? ==
Le norme che disciplinano il diritto d’autore variano da paese a paese, sebbene esistano degli aspetti comuni di tutela grazie all’adesione alla convenzione di Berna e al Trattato dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI, noto anche con l’acronimo inglese WIPO). All’interno dell’Unione europea, il processo di armonizzazione del diritto d’autore ha di molto ridotto le differenze tra gli statiStati membri dell’unionedell’Unione attraverso almeno 12 differenti direttive a partire dai primi anni ‘90. In particolare, aspetti come: diritti di sfruttamento economico, eccezioni e limitazioni, misure tecnologiche di protezione, originalità, concetto di opera, durata dei diritti di utilizzazione economica sono stati oggetto di sostanziale armonizzazione e oggigiorno si può certamente dire che ricevono una tutela molto simile a livello europeo. Va comunque tenuto conto del fatto che il diritto d’autore rimane una prerogativa nazionale (e dunque vi è la legge sul diritto d’autore italiana, francese, tedesca, ecc. le quali saranno simili nei molteplici aspetti oggetto di armonizzazione indicati supra, ma manterranno le proprie peculiarità). Tra le opere dell’ingegno che rientrano nel genere letterario, scientifico e artistico, la tutela è accordata qualunque sia il modo o la forma espressiva, ancorché essa debba possedere un certo carattere di stabilità, purché le opere presentino il carattere dell’originalità, quale risultato della creazione intellettuale del loro autore. L’originalità si manifesta attraverso scelte libere e creative che permettano all’autore di imprimere la propria personalità nell’opera. Per le banche dati la tutela del diritto d’autore è accordata solo nel caso in cui la scelta o la disposizione del materiale possano essere considerate come creazione dell’ingegno propria dell’autore (cfr. [[Diritto d’autored'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Tipologie di contenuto/Banche dati|domande nn. 43-48]]).
 
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== 6. Quanto dura la protezione dei diritti morali e dei diritti patrimoniali? ==
In base alla convenzione di Berna, spetta alle legislazioni dei paesi dell’Unione determinare le condizioni per l’esercizio dei diritti patrimoniali che hanno un effetto territorialmente limitato al paese che le ha stabilite. La durata dei diritti patrimoniali comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte, ma gli statiStati aderenti hanno la facoltà di stabilire una durata superiore. Nei paesi dell’Unione europea, i diritti patrimoniali scadono, invece, 70 anni dopo la morte dell’ultimo degli autori (quando l’opera entra nel regime del pubblico dominio). Disposizioni specifiche sono indicate per determinate categorie di opere (opera collettiva, opera composta, opera anonima o pseudonima, opera inedita).
 
In base alla convenzione di Berna, in nessun caso la durata dei diritti patrimoniali può ledere il diritto morale dell’autore che, pertanto, non può avere una durata inferiore ai 50 anni, ma i singoli Stati aderenti possono stabilire una durata più lunga o renderlo imprescrittibile.
 
Inoltre, per completezza, si ricorda che il Trattato di Pace del 1947, che conferiva solo ai paesi vincitori la possibilità di ampliare la durata di protezione dei diritti dei loro autori, aggiungendo anche gli anni di guerra, prolunga la durata stabilita dalla legge di ulteriori 7 anni e 8 mesi. In seguito, con la stipulazione del cosiddetto accordo Trips del 1994 da parte della maggior parte dei paesi del mondo è stata eliminata ogni discriminazione tra gli statiStati in guerra, pertanto anche i paesi che hanno perduto la guerra possono godere (p.es. l’Italia), nel proprio territorio e in quello europeo, della stessa durata dei diritti (76 anni e otto mesi).
 
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