Prontuario di diritto romano/La capacità di agire: differenze tra le versioni

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Ma la più importante forma di curatela fu introdotta nel 192 a.C. e fu la ''cura minorum XXV annorum''; tale istituto si rese necessario nello stesso interesse dei minori che non avrebbero, altrimenti, potuto stipulare con terzi timorosi di essere accusati di aver abusato della minore età della controparte.</br>
Quando il minore si faceva assistere dal curatore, costui con il proprio [[w:consenso|consenso]] garantiva al terzo che l'[[w:obbligazione|obbligazione]] sarebbe stata adempiuta. Il consenso, a differenza dell' ''auctoritas'', non serviva a convalidare l'atto (già valido) ma impegnava il curatore di fronte alla controparte come [[w:Garanzia|garante]].</br>
Contro il ''curator suspectus'' erano date al minore le stesse azioni infamanti della tutela; al curatore era altresì data l' ''actio contraria'' per essere [[w:Risarcimento|risarcito]].
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Capacità di agire]]