Prontuario di diritto romano/Estinzione delle obbligazioni ope exceptionibus: differenze tra le versioni
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==Estinzione delle obbligazioni==
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Il creditore non doveva essere nè ''impubere'' né ''filius''; se lo era, contro di lui non decorreva la [[w:prescrizione|prescrizione]].</br>
La [[w:Mora (diritto)|messa in mora]] del debitore o il pagamento parziale erano atti interruttivi della prescrizione. Erano cause sospensive la sopravenuta [[w:Capacità di agire|incapacità]] del creditore, il sorgere di un rapporto di [[w:Matrimonio|coniugio]] o affiliazione tra debitore e creditore.
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Estinzione delle obbligazioni ope exceptionibus]]
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