Prontuario di diritto romano/L'estinzione delle obbligazioni: differenze tra le versioni

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==L'estinzione dell'obbligazione==
 
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In sostanza, quando il creditore acquistava a titolo diverso (onerosamente o gratuitamente) e per altra via la cosa dovutagli, lo scopo del soddisfacimento del credito si riteneva conseguito.</br>
La [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]] classica ritenne poi che, qualora l’acquisto del creditore fosse stato a titolo oneroso, l’obbligazione non si estinguesse e il debitore dovesse pagare l'''<nowiki>aestimatio</nowiki>''.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Estinzione delle obbligazioni]]