Prontuario di diritto romano/L'obbligazione: differenze tra le versioni

templ.+cat.
Nessun oggetto della modifica
 
(templ.+cat.)
{{Avanzamento|75%}}
{{Prontuario di diritto romano}}
 
==Le obbligazioni==
 
In epoca postclassica, la categoria delle obbligazioni naturali si generalizzò fino a comprendere qualsiasi dovere morale o sociale di contenuto patrimoniale ma privo di riconoscimento giuridico: ''«se la moglie crede di essere obbligata a dare la dote, qualsiasi cosa abbia dato in dote non può richiederla in restituzione»''.</br>
Altri casi di obbligazioni naturali erano descritti dalle fonti: tutti coloro che contraevano con il ''filius'' senza l'intervento del ''[[w:paterfamilias|paterfamilias]]'' assumevano semplicemente delle obbligazioni naturali, ''et repeti non poterit''. Tuttavia, si ritenne possibile la [[w:compensazione|compensazione]] di un'obbligazione civile con un'obbligazione naturale (''etiam quod natura debetur, venit in compensationem''), la costituzione di [[w:Garanzia|garanzie]] reali e personali su un'obbligazione naturale, e la [[w:novazione|novazione]] (così, il pupillo che ha contratto senza l'''<nowiki>auctoritas</nowiki>'' del tutore ''novari potest'').
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Obbligazione]]