Prontuario di diritto romano/Atti illeciti: differenze tra le versioni

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Atto illecito era (ed è) ogni atto lesivo di un [[w:diritto|diritto]] altrui. L'atto illecito constava di due elementi, cioè la volontarietà dell'atto (colpa) e la lesione del diritto altrui (danno).</br>
Come la [[w:volontà|volontà]] nel [[w:negozio giuridico|negozio giuridico]], anche la [[w:colpa|colpa]] esige [[w:capacità di agire|capacità di agire]]. Pazzi e impuberi non potevano essere in colpa.</br>
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La colpa lieve (''culpa levis'') consisteva nel non usare l'attenzione propria dell'uomo regolare e ordinato nell'azienda domestica: questo tipo di uomo, per i [[w:Diritto romano|Romani]], era il ''bonus paterfamilias'', ossia il tipo ordinario di persona che nella vita di tutti i giorni agiva con ''diligentia quam suis''.</br>
Una particolare figura di colpa era la ''culpa in concreto'', che non aveva come parametro il tipo astratto del ''[[w:paterfamilias|paterfamilias]]'' bensì la persona stessa del colpevole. Era tale la colpa di chi non adoperava negli affari altrui quella stessa diligenza che adoperava nei propri affari, ma si trattava di un concetto estremamente variabile.</br>
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Atti illeciti]]