Prontuario di diritto romano/L'invalidità del negozio: differenze tra le versioni

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==L'invalidità del negozio==
Al diritto romano era sconosciuto il concetto di [[w:annullabilità|annullabilità]], perchè non era ammissibile che un negozio si potesse trovare in una situazione di efficacia precaria: ''quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere''.</br>
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Casi analoghi erano quelli in cui si richiedeva per la validità del negozio tra le parti il consenso di un terzo: ad esempio, il [[w:Mutuo|mutuo]] stipulato da un ''filiusfamilias'' diventava pienamente valido e inattaccabile solo quando il ''[[w:paterfamilias|paterfamilias]]'' anche in seguito vi avesse consentito; l'alienazione compiuta dal minore diventava valida solo quando il curatore l'avesse ratificata.</br>
La [[w:ratifica|ratifica]] non era un istituto organico e riducibile ad un principio. In qualunque funzione, essa valeva soltanto nei casi espressamente riconosciuti dalla [[w:legge|legge]]: ma in quei casi aveva pure effetto retroattivo, nel senso che (salvi i diritti acquistati dai terzi) le conseguenze giuridiche del [[w:Negozio giuridico|negozio]] non avevano data dalla ratifica, bensì dal momento iniziale in cui fu stipulato.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Invalidità del negozio]]