Prontuario di diritto romano/I vizi della volontà: differenze tra le versioni

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==I vizi della volontà==
 
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Quando la volontà mancava del tutto, il diritto romano considerava nullo il negozio.</br>Poteva anche darsi che la manifestazione di volontà non collimasse perfettamente con l'intenzione del dichiarante: era l'ipotesi della '''[[w:simulazione|simulazione]]'''. Simulare significa fingere; il diritto classico riteneva che ''acta simulata veritatis substantiam mutare non possunt'', e che quindi il negozio simulato non aveva alcun effetto nel mondo giuridico, mentre lo aveva quello effettivamente voluto dalle parti (se c'era): ''plus valet quod agitur, quam quod simulata concipitur''.</bR>
Inoltre, se il negozio dissimulato era in frode alla legge (es. [[w:donazione|donazione]] fra coniugi) poteva aver valore, mentre se era in frode a qualche soggetto, questi era tutelato indirettamente mediante l'''<nowiki>exceptio</nowiki>'' o la ''replicatio doli''.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Vizi della volontà]]