Prontuario di diritto romano/Il regime patrimoniale familiare: differenze tra le versioni

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==Il regime patrimoniale familiare==
 
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Secondo antichi testi, la dote poteva essere promessa (quando non veniva materialmente data con la ''traditio'') mediante i normali modi di costituzione delle obbligazioni.</br>
In età postclassica, la moglie ebbe la possibilità di iscrivere ''[[w:ipoteca|hypoteca]]'' legale tacita su tutti i beni del marito, a garanzia della restituzione della dote in caso di scioglimento del matrimonio, e di avere il ''privilegium exigendi'' nei confronti dei creditori del marito.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Regime patrimoniale]]