Prontuario di diritto romano/I soggetti e le persone: differenze tra le versioni

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ortografia
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Gli ''infami'' erano privati della capacità di ''postulare pro aliis'' (di diritto pretorio), del ''ius suffragi'' e del ''ius honorum''.</br>
Anche gli ''addicti'' (coloro che erano caduti nelle mani dei propri creditori insoddisfatti) ed i ''nexi'' (coloro che si consegnavano volotnariamentevolontariamente ai propri creditori a garanzia del proprio debito, con facoltà di riscattarsi) rimanevano formalmente liberi, ma subivano di fatto delle limitazioni in campo patrimoniale.</br>
Le donne, a parte l'incapacità di partecipare alla vita pubblica, non potevano adottare né essere tutrici di ''impuberes'', avevano limitata capacità di succedere e non potevano contrarre obbligazioni.</br>
La capacità giuridica era nettamente distinta dalla capacità di agire. Erano incapaci di agire gli ''infantes'', gli ''impuberes'', i minori di XXV ''annorum'', le donne, i ''furiosi'', i prodighi e gli affetti da infermità mentali, incapaci di gestire i propri beni. Di regola, tali soggetti venivano assistiti da '''tutori''' o '''curatori''', scelti fra gli ''adgnati'' o ''parentes'', o anche fra estranei.