Diritto privato/La successione dello Stato: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: sintassi dei link
Wim bot (discussione | contributi)
Riga 28:
 
Allo Stato spetta anche il diritto di accettare l'eredità che eventualmente faccia parte del [[w:patrimonio|patrimonio]] del quale lo Stato è erede (art. 479 [[s:Codice civile|cod. civ.]]); naturalmente, questa [[w:eredità|eredità]] (quella contenuta) non si acquista automaticamente, e quindi in linea di principio lo Stato può accettarla o rinunziarvi.</br>
È discusso se si trasmetta allo Stato il diritto ai vantaggi di una [[w:assicurazione|assicurazione]] sulla vita stipulata dal ''de cuius'' a favore degli eredi.</bRbr>
La risposta è negativa, poiché, ai sensi dell'art. 1920, ultimo comma, [[s:Codice civile|cod. civ.]], questo diritto non fa parte dell'asse ereditario, ma è acquistato dal terzo beneficiario in base al [[w:contratto|contratto]] di assicurazione, cioè con atto ''inter vivos''.