Prontuario di diritto romano/Classificazione delle obbligazioni: differenze tra le versioni

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Quando più debitori sono tenuti ad eseguire una certa [[w:prestazione|prestazione]], o più creditori hanno diritto di esigerla, il rapporto obligatorio si può configurare come parziario (se l'obbligazione si divide tra i vari soggetti) oppure solidale (se l'obbligazione è per l'intero (es. ''legatum per damnationem'') e ciascun debitore è tenuto all'intera prestazione, ovvero ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione.</br>
Le obbligazioni solidali erano anche chiamate correali, poiché indicavano con l'espressione ''duo rei'' o ''conrei'' le stipulazioni con unico oggetto e pluralità di soggetti che ''una res, una summa, eadem res o pecunia, idem debitum habet''.</br>
A differenza dell'attuale regime delle obbligazioni solidali, la solidarietà doveva essere espressamente pattuita, altrimenti l'obbligazione si presumeva parziaria, ed inoltre la solidarietà escludeva di per sé il [[w:L'azione di regresso|regresso]], in quanto si riteenevariteneva che il debitore adempiente per l'intero avesse pagato un debito proprio.</br>
 
==Obbligazioni civili e onorarie==