Prontuario di diritto romano/L'inadempimento: differenze tra le versioni

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#REDIRECT[[Le Obbligazioni in Generale in Diritto Romano]]
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==L'inadempimento==
 
Il [[w:diritto romano|diritto romano]] ammetteva che alcuni tipi di [[w:obbligazione (diritto)|obbligazioni]] potessero far luogo a responsabilità, quando la prestazione non fosse adempiuta o non fosse esattamente adempiuta.</br>
Il problema dell'[[w:inadempimento|inadempimento]] non si poneva nel caso delle obbligazioni di dare fungibili, perché si riteneva che nessuna sopravvenienza potesse rendere impossibile la prestazione.</br>
Il discorso era diverso per le obbligazioni specifiche: qui il debitore poteva essere esonerato da responsabilità se l'[[w:impossibilità sopravvenuta|impossibilità]] non dipendeva da sua [[w:colpa|colpa]].</br>
Problemi particolari si avevano circa le obbligazioni che importavano l'obbligo di restituzione ([[w:pegno|pegno]], [[w:deposito (diritto)|deposito]], [[w:comodato|comodato]]) o di gestione di affari altrui ([[w:mandato|mandato]], [[w:tutore|tutela]], ''negotiorum gestio'', ecc.): tale obbligo era detto ''custodiam praestare'' e si poneva in stretta relazione con la responsabilità (chiamata ''dolum praestare'').</br>
L'[[w:inadempimento|inadempimento]] poteva essere imputato per [[w:dolo|dolo]] o per [[w:responsabilità oggettiva|responsabilità oggettiva]]; la figura della [[w:colpa|colpa]] era meno nota e si affermò solo nel tardo diritto postclassico.</br>
La responsabilità da inadempimento si traduceva in responsabilità personale del debitore: quando la ''Lex Poetelia Papiria'' abolì il ''[[w:nexum|nexum]]'', si affermò il principio della [[w:responsabilità patrimoniale|responsabilità patrimoniale]]: il creditore, in luogo di ridurre in [[w:schiavitù|schiavitù]] il debitore, poteva [[v:processo di esecuzione|venderne]] i beni (''bonorum venditio'') in una sorta di procedura [[w:fallimento (diritto)|fallimentare]]. Si affermò poi l'istituto della ''bonorum distractio'', cioè la vendita dei singoli [[w:bene (diritto)|beni]], che costituisce l'archetipo della moderna [[w:processo di esecuzione|esecuzione individuale]].</br>
Il debitore, peraltro, poteva evitare la procedura esecutiva cedendo volontariamente i beni ai creditori (''cessio bonorum'').</br>
Con l'introduzione dell'esecuzione patrimoniale, il [[w:patrimonio|patrimonio]] del debitore assunse valore di [[w:garanzia|garanzia]] generica per i creditori, ai quali furono riconosciute diverse azioni per il caso che il debitore distraesse dei beni sottraendoli alla garanzia generica.</br>
Inoltre, furono riconosciuti diversi mezzi di rafforzamento del [[w:credito|credito]], detti [[w:garanzia|garanzie]], e si cercò di assicurare al creditore l'esecuzione della prestazione mediante clausole diverse (''arrha, poena'', ecc).
 
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Regime patrimoniale]]