Prontuario di diritto romano/Atti illeciti: differenze tra le versioni

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Il danno è la lesione di un diritto: nel [[w:diritto romano|diritto romano]] era considerato danno, oltre alla lesione di un qualsiasi diritto del ''paterfamilias'', anche la privazione di un vantaggio purché economicamente valutabile.</br>
COnseguenza del fatto illecito era sempre l'obbligazione all'indennizzo o al risarcimento del danno in favore della parte lesa, collegato alla responsabilità del daneggiantedanneggiante e alla ''rei aestimatio''.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Atti illeciti]]