Prontuario di diritto romano/I contratti reali: differenze tra le versioni

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ortografia
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Il fine, per cui la ''fiducia'' veniva impiegata, era di natura assai varia; o di fornire al creditore una garanzia reale (in tal caso si diceva ''fiducia pignoris iure cum creditore''), o di costituire la cosa in deposito, o di concederla in comodato, o infine in un altro uso qualsiasi. Per esempio, veniva mancipato al fiduciario uno schiavo, perché questi lo manomettesse. In questo genere di applicazioni, la ''fiducia'' veniva detta ''cum amico''.<br />
La ''mancipatio'' eseguita per raggiungere il fine del ''pactum fiduciae'' era detta ''fiduciae causa''.<br />
L'obbligazione del fiduciario nasceva dal ''pactum fiduciae'', convenzione scevra da forme e distinta dalla sucessivasuccessiva ''mancipatio''. La ''mancipatio'' dell'oggetto costituiva la causa giustificatrice dell'obbligo assunto e allo stesso oggetto si riferiva la prestazione (conformemente alla struttura classica dei contratti reali).
 
I diritti del fiduciario sulla cosa consistevano nel diritto di vendere la cosa stessa se non vedeva soddisfatto il suo credito, il diritto di usarne, il diritto di manomettere lo schiavo, ecc. Questi poteri derivavano al fiduciario dalla proprietà, che egli acquistava sulla cosa, ma in sostanza egli poteva fuire di essa solo in maniera conforme al ''pactum''.