Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali: differenze tra le versioni

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# ''Emptio rei speratae'': compravendita di una cosa sperata, cioè si vende una cosa futura che non si sa se verrà in natura (Es: vendita del [[w:partus ancillae|partus ancillae]]). L'obbligazione in questo caso è sottoposta ad una condizione e nasce solo se la cosa si produce;
# ''Emptio spei'' (acquisto della speranza): oggetto della vendita è la speranza medesima, si acquista scommettendo che la cosa nasca (Es: acquisto del pescato), il rischio grava su entrambi ma c'è una convenienza per entrambi perché si elimina il rishcio di impresa. Ovviamente il prezzo deve essere pagato anche se la cosa non si produce.
Il prezzo secondo i [[w:proculiani|proculiani]] è solamente una somma di denaro, mentre secondo i [[w:sabiniani|sabiniani]] poteva consistere in una qualsiasi cosa; preverrà la tesi dei proculiani in quanto lo scambio di cosa contro cosa è la permuta. Il prezzo quindi deve essere una somma certa di denaro che può essreessere determinata per ''relationem''; il prezzo può anche essere determinato dall'arbitrio di un terzo in età giustinianea.<br />
Obbligazioni del venditore accessorie