Prontuario di diritto romano/Atti illeciti: differenze tra le versioni

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==La colpa==
 
La [[w:Colpa|colpa]] è il difetto di attenzione, ma senza malvagia volontà di nuocere, senza previsione effettiva delle conseguenze dell'atto. Si diceva ''qui in dolo scit, in culpa scire debet'', intendendo generalmente la colpa come imputabilità del fatto illecito.</br>
I Romani conoscevano due gradi di colpa: la colpa grave (''lata culpa, magna neglegentia''), consistente in una grave negligenza, superiore alla media comune, cioè il non usare l'attenzione più banale, il non intendere ciò che intendono tutti. Per il [[w:Digesto|Digesto]], ''Lata culpa est nimia neglegentia id est non intelligere quod omnes intelligunt''. La ''culpa laevissima'' fu introdotta dalla ''Lex Aquilia''</br>
La colpa lieve (''culpa levis'') consisteva nel non usare l'attenzione propria dell'uomo regolare e ordinato nell'azienda domestica: questo tipo di uomo, per i [[w:Diritto romano|Romani]], era il ''bonus paterfamilias'', ossia il tipo ordinario di persona che nella vita di tutti i giorni agiva con ''diligentia quam suis''.</br>
Una particolare figura di colpa era la ''culpa in concreto'', che non aveva come parametro il tipo astratto del ''[[w:paterfamilias|paterfamilias]]'' bensì la persona stessa del colpevole. Era tale la colpa di chi non adoperava negli affari altrui quella stessa diligenza che adoperava nei propri affari, ma si trattava di un concetto estremamente variabile.</br>