Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni

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===Il divorzio===
 
EraLo scioglimento del matrimonio era una diretta conseguenza della concezione classica del matrimoniodell'istituto, secondo cui il vincolo veniva meno per la morte di uno dei coniugi o quando mancavaveniva l'a mancare la cd. ''affectio maritalis''.</br>
Dalle origini fino all'età repubblicana, anche se futile, qualsiasi motivo era valido per [[w:Divorzio|divorziare]].</br>Dall'età Impregnatorepubblicana, diil spiritomatrimonio antidivorzistasi scioglieva anche per la ''capitis deminutio maxima'' subita da uno dei coniugi, [[w:Costantino|Costantino]]ossia riconobbequando treveniva soleridotto in schiavitù oppure diveniva ''iuxtaeservus causaepoenae'' per il divorzio:condanna.</br>
La ''capitis deminutio media'', che importava la perdita della [[w:cittadinanza|cittadinanza]], non scioglieva il matrimonio ma faceva che esso divenisse ''iuris gentium''.</br>
Il matrimonio era sciolto anche quando il marito di una libertina diventava [[w:Senato romano|senatore]]. [[w:Giustiniano|Giustiniano]] abolì questa conseguenza e in seguito anche il divieto.</br>
Il divorzio per sua natura non doveva esigere forme, cone non ne esigeva il matrimonio. Un semplice avviso ''per litteras'' o per messaggio verbale ''(per nuntium)'' doveva bastare. La ''Lex Julia'' prescrisse che il ''divortium'' o ''repudium'' fosse comunicato da un [[w:liberto|liberto]] alla presenza di sette testimoni, ma i giureconsulti ammettevano lo scioglimento del matrimonio anche in assenza dell'osservanza di questa formalità. In età imperiale, invalse l'uso di mandare la comunicazione per iscritto con un ''libellus repudii''.</br>
Impregnato di spirito antidivorzista, [[w:Costantino|Costantino]] riconobbe tre sole ''iuxtae causae'' per il divorzio:
*per la donna, se l'uomo era un [[w:Omicidio|omicida]], violatore di sepolcri o avvelenatore;
*per l'uomo, se la donna era adultera, mezzana o avvelenatrice.
Chi divorziava unilateralmente al di fuori di questi casi, era gravemente punito. Nessun limite sussisteva per il divorzio bilaterale.</br>
Nel diritto giustinianeo, si introdusse una quadruplice partizione:
#il divorzio per mutuo consenso
#il divorzio unilaterale per colpa dell'altro coniuge
#il divorzio unilaterale ''sine causa''
#il divorzio ''bona gratia'' (che in senso tecnico indica il divorzio per cause non imputabili né all'uno né all'altro coniuge).
 
Le pene comminate per il divorzio illecito (cioè quello ''sine causa'') sono il ritiro forzato in convento e la perdita della dote e di tutti i propri beni in favore dei figli. Successivamente, queste pene furono estese anche al divorzio lecito.</br>
Queste disposizioni sembravano superare tutti i limiti tollerabili della vita sociale, per cui [[w:Giustino II|Giustino II]] fu costretto a ripristinare la liceità del divorzio per mutuo consenso.</br>
Fu solo nel [[w:Medioevo]] che il [[w:diritto canonico|diritto canonico]] rese indissolubile il matrimonio di sua natura.