Confessione di fede di Westminster/cfw30/cfw30-2: differenze tra le versioni

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Il termine "censura" è inteso nel senso di biasimo, riprensione severa della condotta o delle azioni altrui. Nel diritto canonico, la censura teologica o dottrinale è giudizio con cui la Chiesa qualifica una dottrina come eretica o comunque erronea nella fede. La censura ecclesiastica è una pena canonica (scomunica, interdetto, sospensione) con la quale un membro di chiesa, sottoposto ai vincoli del Patto che la caratterizza, un battezzato, pervicace nel delitto, viene privato dei beni spirituali (i sacramenti). Nel rapporto di pubblico impiego, la censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, come provvedimento disciplinare inflitto all’impiegato dal capo dell’ufficio. La censura parlamentare è una sanzione disciplinare inflitta, su proposta del presidente, al deputato o al senatore che abbia turbato l’ordine della seduta (comporta l’interdizione di entrare nell’aula per un determinato periodo di tempo).
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[[Categoria:Confessione di fede di Westminster]]