Comparazione Referendum costituzionale del 2016: differenze tra le versioni

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La seguente tabella è un riproduzione parziale del testo comparativo pubblicato dalla Camera (<ref>{{cita pubblicazione|titolo=La riforma costituzionale - Testo a fronte con la Costituzione vigente|url=http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500n.pdf}}</ref>) e reso disponibile presso il sito della Camera.it, la medesima riporta solo gli articoli Costituzionali che subiscono una varazione.
 
La tabella riporta solo gli articoli Costituzionali che subiscono una varazione.
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Sorgente : http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500n.pdf
 
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== DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - TITOLO IV : RAPPORTI POLITICI ==
 
=== DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - TITOLO IV : RAPPORTI POLITICI ===
 
==== Art. 48 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
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|-
|Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
|''Identico''
|}
 
=== ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO I : IL PARLAMENTO ===
 
=== Sezione I - Le Camere ===
 
==== Art. 55 ====
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|-
|Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
|''Identico''
|-
|
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|}
 
==== Art. 57 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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|-
|
|'<nowiki/>''Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubbli-ca tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva '''regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.'<nowiki/>'''''
|}
 
==== Art. 58 ====
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|}
 
==== Art. 59 ====
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|}
 
==== Art. 60 ====
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|}
 
==== Art. 61 ====
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Line 133 ⟶ 137:
|}
 
==== Art. 62 ====
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Line 148 ⟶ 152:
|}
 
==== Art. 63 ====
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Line 160 ⟶ 164:
|-
|Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
|''Identico''
|}
 
==== Art. 64 ====
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|}
 
==== Art. 66 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 193 ⟶ 197:
|-
|Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
|''Identico''
|-
|
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|}
 
==== Art. 67 ====
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|}
 
==== Art. 69 ====
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Line 217 ⟶ 221:
|}
 
=== Sezione II - La formazione delle leggi ===
 
==== Art. 70 ====
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|-
|
|'''L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati'''
|-
|
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|}
 
==== Art. 71 ====
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|}
 
==== Art. 72 ====
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|}
 
==== Art. 73 ====
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Line 312 ⟶ 316:
|}
 
==== Art. 74 ====
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Line 318 ⟶ 322:
|-
|Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
|''Identico''
|-
|
Line 327 ⟶ 331:
|}
 
==== Art. 75 ====
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|-
|Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
|''Identico''
|-
|Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
Line 348 ⟶ 352:
|}
 
==== Art. 76 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 357 ⟶ 361:
|}
 
==== Art. 77 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 378 ⟶ 382:
|-
|
|'<nowiki/>''L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di '''modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.'<nowiki/>'''''
|-
|
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|}
 
==== Art. 78 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 393 ⟶ 397:
|}
 
==== Art. 79 ====
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Line 408 ⟶ 412:
|}
 
==== Art. 80 ====
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Line 417 ⟶ 421:
|}
 
==== Art. 81 ====
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Line 441 ⟶ 445:
|}
 
==== Art. 82 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 447 ⟶ 451:
|-
|Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
|'''La Camera dei deputati''' può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. '''Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.'''
|-
|A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.
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|}
 
=== TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ===
 
==== Art. 83 ====
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Line 461 ⟶ 465:
|-
|Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
|''Identico''
|-
|All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
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|}
 
==== Art. 84 ====
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Line 485 ⟶ 489:
|}
 
==== Art. 85 ====
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Line 500 ⟶ 504:
|}
 
==== Art. 86 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 512 ⟶ 516:
|}
 
==== Art. 87 ====
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Line 527 ⟶ 531:
|-
|Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
|Identico
|-
|Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Line 554 ⟶ 558:
|}
 
==== Art. 88 ====
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Line 566 ⟶ 570:
|}
 
==== Art. 94 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 587 ⟶ 591:
|}
 
==== Art. 96 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 596 ⟶ 600:
|}
 
=== Sezione II - La Pubblica Amministrazione ===
 
==== Art. 97 ====
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Line 616 ⟶ 620:
|}
 
=== Sezione III - Gli organi ausiliari ===
 
==== Art. 99 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
Line 629 ⟶ 633:
|'''''Abrogato'''''
|-
|Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
|'''''Abrogato'''''
|}
 
=== TITOLO V - LE REGIONI, <s>LE PROVINCE ,</s> '''''LE CITTÀ METROPOLITANE E''''' I COMUNI ===
 
==== Art. 114 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 650 ⟶ 654:
|}
 
==== Art. 116 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
Line 659 ⟶ 663:
|-
|La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
|''Identico''
|-
|Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al '''<s>terzo comma dell’</s>'''articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere '''<s>a maggioranza assoluta dei componenti,</s>''' sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
|Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, '''m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali,''' n), '''o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero,''' s) e '''u), limitatamente al governo del territorio''', possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, '''anche su richiesta delle stesse,''' sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, '''purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.''' La legge è approvata da '''entrambe''' le Camere, sulla base di intesa '''tra''' lo Stato e la Regione interessata.
|}
 
==== Art. 117 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
Line 691 ⟶ 695:
|e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari '''e assicurativi'''; tutela '''e promozione''' della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; '''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''' perequazione delle risorse finanziarie;
|-
|f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
|''f) identica''
Line 732 ⟶ 736:
|-
|
|'''u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;'''
|-
|
Line 752 ⟶ 756:
|Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi '''dell’Unione europea''' e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
|-
|La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni'''<s>, le Province</s>''' e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
|La potestà regolamentare spetta allo Stato '''e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative'''. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite''', nel rispetto della legge statale o regionale'''.
|-
Line 759 ⟶ 763:
|-
|La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
|''Identico''
|-
|Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
|''Identico''
|}
 
==== Art. 118 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 786 ⟶ 790:
|}
 
==== Art. 119 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
Line 797 ⟶ 801:
|I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione '''e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del''' coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
|-
|La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
|''Identico''
|-
Line 803 ⟶ 807:
|Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti '''assicurano il finanziamento integrale''' delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. '''Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni.'''
|-
|Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, '''<s>Province,</s>''' Città metropolitane e Regioni.
|Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
|-
Line 810 ⟶ 814:
|}
 
==== Art. 120 ====
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| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo modificato
|-
|La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
|''Identico''
|-
Line 822 ⟶ 826:
|}
 
==== Art. 121 ====
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Line 840 ⟶ 844:
|}
 
==== Art. 122 ====
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Line 861 ⟶ 865:
|}
 
==== Art. 126 ====
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Line 876 ⟶ 880:
|}
 
==== Art. 132 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 888 ⟶ 892:
|}
 
==== Art. 133 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
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Line 900 ⟶ 904:
|}
 
=== TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI ===
 
=== Sezione I - La Corte Costituzionale ===
 
==== Art. 134 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
Line 912 ⟶ 916:
|''Identico''
|-
|sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
|''Identico''
Line 926 ⟶ 930:
|}
 
==== Art. 135 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo modificato
|-
|La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
|La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, '''dei quali''' un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, '''tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.'''
|-
Line 953 ⟶ 957:
|}
 
=== Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ===
 
==== Art. 12 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo modificato
|-
|1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.
|''Identico''
|-
|2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto '''<s>dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o</s>''' dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati'''<s>, che si alternano per ciascuna legislatura</s>'''.
|2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.
|-
|3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione.
|''Identico''
|-
|4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.
|''Identico''
|}
 
=== Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ===
 
==== Art. 5 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
Line 984 ⟶ 988:
|}
 
=== Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 ===
 
==== Art. 3 ====
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
| style="width: 50%;background:lightblue;" |Costituzione: testo vigente
Line 994 ⟶ 998:
|1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti '''da ciascuna Camera''', a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei '''propri''' componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti '''di ciascuna Camera'''.
|}
=== Note ===
<references />