Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 70: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Vituzzu (discussione | contributi)
commentario personale
Riga 1:
 
 
 
 
{| class="wikitable"
|-
Line 16 ⟶ 11:
| 1.4 ||vuoto || i referendum popolari, || le camere dovranno legiferare sulla nuova disciplina referendaria
|-
| 1.5 ||vuoto || le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, || qui si crea il primo caso di spoliazione legale in quanto le leggi di iniziativa popolare, specchietto per le allodole su nuovi diritti, dovranno essere regolate da leggi approvate sia dal nuovo Senato che dalla Camera e secondo i nuovi regolamenti di Camera e Senato.
|-
| 1.6 ||vuoto || per le leggi che determinano l'ordinamento, || Si vede quindi che i senatori che secondo la nuova costituzione non rappresentano più la Nazione, diventano i responsabili del nuovo ordinamento dello Stato anche con la legge elettorale
|-
| 1.7 ||vuoto || la legislazione elettorale, ||
| 1.7 ||vuoto || la legislazione elettorale, || qui si blocca per un decennio minimo l'italicum visto che la nuova legge elettorale dovrà essere approvata dalle due camere e che vi è un costante sfasamento temporale tra le due maggioranze. La legge elettorale diventa poi ostaggio della minoranza che l'approva con un cospicuo premio di maggioranza.
|-
| 1.8 ||vuoto || gli organi di governo, || stessa cosa sugli organi di governo che potranno essere modificati da una minoranza, naturalmente in nome della governabilità
|-
| 1.9 ||vuoto || le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta' metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, || quale sarà la modalità di discernimento delle funzioni fondamentali, resta un mistero
|-
| 1.10 ||vuoto || per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, || come sono discriminate le norme generali dalle altre sarà il nuovo sport della Corte Costituzionale
|-
| 1.11 ||vuoto || per quella che determina i casi di ineleggibilita'ineleggibilità e di incompatibilita'incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma,|| Art. 65 c. 1 "La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore."
|-
| 1.12 ||vuoto || e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, || Art. 57 c. 6 " Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalita' di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche' quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."
Line 48 ⟶ 43:
| 1.20 ||vuoto || e 132, secondo comma. || Art. 132 c. 2 "Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni (della Provincia o delle Province interessate e ) del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra."
|-
|2.1 || vuoto || Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. || Questo comma è significativo in quanto si danno delle regole precise su come deve essere la tecnica legislativa del Senato mentre la stessa cosa non avviene per la Camera
|-
| 3.1 ||vuoto || Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. || commento