Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 70: differenze tra le versioni
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| 1.4 ||vuoto || i referendum popolari, || le camere dovranno legiferare sulla nuova disciplina referendaria
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| 1.5 ||vuoto || le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, ||
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| 1.6 ||vuoto || per le leggi che determinano l'ordinamento, ||
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| 1.7 ||vuoto || la legislazione elettorale, ||
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| 1.8 ||vuoto || gli organi di governo, ||
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| 1.9 ||vuoto || le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta' metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, ||
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| 1.10 ||vuoto || per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ||
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| 1.11 ||vuoto || per quella che determina i casi di
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| 1.12 ||vuoto || e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, || Art. 57 c. 6 " Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalita' di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche' quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."
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| 1.20 ||vuoto || e 132, secondo comma. || Art. 132 c. 2 "Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni (della Provincia o delle Province interessate e ) del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra."
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|2.1 || vuoto || Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. ||
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| 3.1 ||vuoto || Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. || commento
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