Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Confronto dei testi: differenze tra le versioni

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Il Governo non può, senza delegazione '''disposta con legge''', emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.<br />
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione '''alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce''' entro cinque giorni.<br />
I decreti perdono efficacia sin dall'inizioo, '''nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione''', se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. '''La legge puopuò'''' tuttavia regolare (con legge) i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
 
'''Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.'''
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Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente '''della Camera dei deputati'''.<br />
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, '''il Presidente del Senato indice''' la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se '''la Camera dei deputati è sciolta''' o manca meno di tre mesi alla '''sua''' cessazione.
 
===== Art. 87 =====
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Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.<br />
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione '''della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere'''.<br />
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato '''dalla Camera dei deputati'''.<br />
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.<br />
Può concedere grazia e commutare le pene.<br />
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Il Governo deve avere la fiducia '''della Camera dei deputati'''.<br />
'''La fiducia è accordata o revocata''' mediante mozione motivata e votata per appello nominale.<br />
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta '''innanzi alla Camera dei deputati''' per ottenerne la fiducia.<br />
Il voto contrario '''della Camera dei deputati''' su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.<br />
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera '''dei deputati''' e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
 
===== Art. 95 =====
Riga 721:
==== Sezione II: La Pubblica Amministrazione ====
===== Art. 97 =====
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.<ref>La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.</ref>
 
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.<br />
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''<small>nuovo testo</small>''
 
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
 
'''I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.'''<br />
Riga 816:
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.<br />
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.<ref>Articolo modificato con la legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, ''Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione'', Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999.</ref>
===== Art. 112 =====
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Riga 844:
===== Art. 115 =====
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3<ref name = "ReferenceA">Articolo abrogato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.</ref>
===== Art. 116 =====
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.<br />
Riga 981:
<small>''nuovo testo''</small>
 
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi '''e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza''' .<br />
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e '''alla Camera dei deputati''', ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.<br />
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.<br />