Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Confronto dei testi: differenze tra le versioni

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==== Sezione I: Le Camere ====
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 55|Art. 55]] =====
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.<br />
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
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'''Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 56|Art. 56]] =====
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.<br />
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.<br />
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2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».</ref>
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 57|Art. 57]] =====
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.<br />
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.<br />
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'''Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 58|Art. 58]] =====
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.<br />
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Riga 347:
'''abrogato'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 59|Art. 59]] =====
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.<br />
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
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'''Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 60|Art. 60]] =====
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.<br />
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.<ref>Il primo comma è stato modificato con la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, ««Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione», (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).<br />
Riga 369:
'''La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 61|Art. 61]] =====
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.<br />
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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'''L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finchè non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente .'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 62|Art. 62]] =====
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.<br />
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.<br />
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''( Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.) abrogato''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 63|Art. 63]] =====
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.<br />
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 64|Art. 64]] =====
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.<br />
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.<br />
Riga 419:
'''I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 65|Art. 65]] =====
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.<br />
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 66|Art. 66]] =====
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
 
Riga 432:
'''Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 67|Art. 67]] =====
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
 
Riga 439:
'''I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato .'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 68|Art. 68]] =====
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.<br />
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.<br />
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.<ref>Articolo modificato con la legge costituzionale del 29 ottobre 1993, n. 3, «Modifica all'articolo 68 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1993.</ref>
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 69|Art. 69]] =====
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
 
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==== Sezione II: La Formazione Delle Leggi ====
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 70|Art. 70]] =====
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
 
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'''La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 71|Art. 71]] =====
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.<br />
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
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'''Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 72|Art. 72]] =====
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.<br />
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.<br />
Riga 486:
'''Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo siaiscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della meta'. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 73|Art. 73]] =====
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.<br />
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.<br />
Riga 498:
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 74|Art. 74]] =====
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.<br />
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Riga 506:
'''Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 75|Art. 75]] =====
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.<br />
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.<br />
Riga 517:
'''è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 76|Art. 76]] =====
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 77|Art. 77]] =====
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.<br />
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.<br />
Riga 533:
'''Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 78|Art. 78]] =====
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
 
Riga 540:
'''La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 79|Art. 79]] =====
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.<br />
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.<br />
Riga 551:
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.<ref name = "Gazzetta Ufficiale n 1992" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 80|Art. 80]] =====
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
 
Riga 560:
'''Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 81|Art. 81]] =====
((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
 
Riga 585:
((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (19) La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 82|Art. 82]] =====
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.<br />
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Riga 594:
 
=== Titolo II: Il Presidente della repubblica ===
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 83|Art. 83]] =====
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.<br />
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.<br />
Riga 605:
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. '''Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 84|Art. 84]] =====
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.<br />
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.<br />
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 85|Art. 85]] =====
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.<br />
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.<br />
Riga 621:
'''Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova.''' Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 86|Art. 86]] =====
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.<br />
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Riga 630:
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, '''il Presidente del Senato indice''' la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se '''la Camera dei deputati è sciolta''' o manca meno di tre mesi alla '''sua''' cessazione.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 87|Art. 87]] =====
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.<br />
Può inviare messaggi alle Camere.<br />
Riga 659:
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 88|Art. 88]] =====
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.<br />
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.<ref>Articolo modificato con la legge costituzionale del 4 novembre 1991, n. 1, «Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991.</ref>
Riga 668:
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 89|Art. 89]] =====
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.<br />
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 90|Art. 90]] =====
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.<br />
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.<ref>Vedi anche le leggi costituzionali:
Riga 678:
:* 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989.</ref>
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 91|Art. 91]] =====
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
 
Riga 685:
==== Sezione I: Il Consiglio Dei Ministri ====
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 92|Art. 92]] =====
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.<br />
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 93|Art. 93]] =====
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 94|Art. 94]] =====
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.<br />
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.<br />
Riga 707:
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera '''dei deputati''' e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 95|Art. 95]] =====
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.<br />
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.<br />
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 96|Art. 96]] =====
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.<ref name = "Gazzetta Ufficiale n 1989">Articolo modificato con la legge costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989.</ref>
 
Riga 720:
 
==== Sezione II: La Pubblica Amministrazione ====
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 97|Art. 97]] =====
((Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico)). ((19))
 
Riga 745:
La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 98|Art. 98]] =====
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.<br />
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.<br />
Riga 752:
==== Sezione III - Gli organi ausiliari ====
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 99|Art. 99]] =====
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.<br />
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.<br />
Riga 761:
'''Abrogato'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 100|Art. 100]] =====
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.<br />
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.<br />
Riga 768:
=== Titolo IV: la magistratura ===
==== Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale ====
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 101|Art. 101]] =====
La giustizia è amministrata in nome del popolo.<br />
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 102|Art. 102]] =====
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.<br />
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.<br />
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 103|Art. 103]] =====
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.<br />
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.<br />
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 104|Art. 104]] =====
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.<br />
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.<br />
Riga 791:
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 105|Art. 105]] =====
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 106|Art. 106]] =====
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.<br />
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.<br />
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 107|Art. 107]] =====
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.<br />
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.<br />
Riga 805:
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 108|Art. 108]] =====
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.<br />
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 109|Art. 109]] =====
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 110|Art. 110]] =====
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
 
==== Sezione II: Norme Sulla Giurisdizione ====
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 111|Art. 111]] =====
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.<br />
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.<br />
Riga 827:
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.<ref>Articolo modificato con la legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, ''Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione'', Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999.</ref>
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 112|Art. 112]] =====
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 113|Art. 113]] =====
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.<br />
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.<br />
Riga 838:
<small>''nuovo testo''</small>
=== Titolo V: Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni ===
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 114|Art. 114]] =====
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.<br />
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.<br />
Riga 852:
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.<ref name = "Gazzetta Ufficiale n 2001" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 115|Art. 115]] =====
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3<ref name = "ReferenceA">Articolo abrogato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.</ref>
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 116|Art. 116]] =====
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.<br />
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.<br />
Riga 898:
Vedi anche: Art. [[Costituzione della Repubblica Italiana#X|X]].</ref>
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 117|Art. 117]] =====
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.<br />
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:<br />
Riga 934:
'''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale; p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. è fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 118|Art. 118]] =====
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.<br />
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.<br />
Riga 948:
Stato, Regioni, Città metropolitane ''(, Province)'' e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.<ref name = "ReferenceB" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 119|Art. 119]] =====
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.<br />
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.<br />
Riga 960:
'''I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti dì ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 120|Art. 120]] =====
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.<br />
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.<ref name = "ReferenceB" />
Riga 969:
Il Governo ''', acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,''' può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province '''autonome di Trento e di Bolzano''' e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali '''dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente'''. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.<ref name = "ReferenceB" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 121|Art. 121]] =====
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.<br />
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.<br />
Riga 982:
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.<ref name = "ReferenceB" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 122|Art. 122]] =====
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.<br />
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.<br />
Riga 997:
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.<ref name = "Gazzetta Ufficiale n 1999" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 123|Art. 123]] =====
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.<br />
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.<br />
Riga 1 003:
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.<ref name = "Gazzetta Ufficiale n 1999" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 124|Art. 124]] =====
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<ref name = "ReferenceA" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 125|Art. 125]] =====
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.<ref name = "ReferenceB" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 126|Art. 126]] =====
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.<br />
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.<br />
Riga 1 022:
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.<ref name = "ReferenceC" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 127|Art. 127]] =====
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.<br />
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.<ref name = "ReferenceB" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 128|Art. 128]] =====
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<ref name = "ReferenceA" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 129|Art. 129]] =====
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<ref name = "ReferenceA" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 130|Art. 130]] =====
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<ref name = "ReferenceA" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 131|Art. 131]] =====
Sono costituite le seguenti Regioni:<br />
Piemonte;<br />
Riga 1 058:
Sardegna.<br /><ref>Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1964.</ref>
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 132|Art. 132]] =====
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.<br />
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.<ref name = "ReferenceB" />
Riga 1 067:
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni ''(della Provincia o delle Province interessate e )'' del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che ''' i Comuni,''' che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.<ref name = "ReferenceB" />
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 133|Art. 133]] =====
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.<br />
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Riga 1 077:
=== Titolo VI: garanzie costituzionali ===
==== Sezione I: La Corte Costituzionale ====
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 134|Art. 134]] =====
La Corte costituzionale giudica:<br />
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;<br />
Riga 1 092:
'''La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.'''
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 135|Art. 135]] =====
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.<br />
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.<br />
Riga 1 115:
:«Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa».</ref>
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 136|Art. 136]] =====
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.<br />
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 137|Art. 137]] =====
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.<br />
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.<br />
Riga 1 128:
==== Sezione II: Revisione Della Costituzione, Leggi Costituzionali ====
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 138|Art. 138]] =====
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.<br />
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.<br />
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
 
===== [[Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 139|Art. 139]] =====
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.