Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 70: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 18:
| 1.5 ||vuoto || le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, || qui si crea il primo caso di spoliazione legale in quanto le leggi di iniziativa popolare, specchietto per le allodole su nuovi diritti, dovranno essere regolate da leggi approvate sia dal nuovo Senato che dalla Camera e secondo i nuovi regolamenti di Camera e Senato.
|-
| 1.6 ||vuoto || per le leggi che determinano l'ordinamento, || commentoSi vede quindi che i senatori che secondo la nuova costituzione non rappresentano più la Nazione, diventano i responsabili del nuovo ordinamento dello Stato anche con la legge elettorale
|-
| 1.7 ||vuoto || la legislazione elettorale, || qui si blocca per un decennio minimo l'italicum visto che la nuova legge elettorale dovrà essere approvata dalle due camere e che vi è un costante sfasamento temporale tra le due maggioranze. La legge elettorale diventa poi ostaggio della minoranza che l'approva con un cospicuo premio di maggioranza.