Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 83: differenze tra le versioni
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| comma 5 || Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. || Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. || la maggioranza assoluta è la metà dei parlamentari e in una prima fase si aumenta ai tre quinti dell'assemblea.
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| comma 6 || vuoto || Dal settimo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. || con questo articolo si porta alla fine
La minoranza potrebbe infatti eleggere un presidente cosa prima impossibile. Basti inoltre pensare che l'italicum garantisce il 54% dei rappresentanti della Camera cui si aggiungono i senatori eletti
Basta quindi un minimo di assenze delle opposizioni per dare anche il
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