Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 83: differenze tra le versioni

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| comma 5 || Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. || Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. || la maggioranza assoluta è la metà dei parlamentari e in una prima fase si aumenta ai tre quinti dell'assemblea.
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| comma 6 || vuoto || Dal settimo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. || con questo articolo si porta alla fine delladel rappresentanzaruolo di garanzia del presidentePresidente della Repubblica in quanto basta che una sola volta la maggioranza decida di non partecipare che la figura terza del presidente diventa di parte.
La minoranza potrebbe infatti eleggere un presidente cosa prima impossibile. Basti inoltre pensare che l'italicum garantisce il 54% dei rappresentanti della Camera cui si aggiungono i senatori eletti indirattamenteindirettamente con effetti maggioritari.
 
Basta quindi un minimo di assenze delle opposizioni per dare anche il presidentePresidente della repubblicaRepubblica alla lista che magari con il 30% dei voti degli italiani (che votano sempre di meno) controllano tutte le cariche delle istituzioni.
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