Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016): differenze tra le versioni

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====Sezione II: Revisione Della Costituzione, Leggi Costituzionali====
 
===== [[Riforma_della_Costituzione_della_Repubblica_Italiana_2016/Articolo 138|Art. 138]] =====
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.<br />
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.<br />
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
 
===== [[Riforma_della_Costituzione_della_Repubblica_Italiana_2016/Articolo 139|Art. 139]] =====
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.