Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016): differenze tra le versioni
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=== Titolo VI: garanzie costituzionali ===
==== Sezione I: La Corte Costituzionale ====
===== [[Riforma_della_Costituzione_della_Repubblica_Italiana_2016/Articolo 134|Art. 134]] =====
La Corte costituzionale giudica:<br />
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;<br />
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'''La Corte costituzionale giudica altresi' della legittimita' costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.'''
===== [[Riforma_della_Costituzione_della_Repubblica_Italiana_2016/Articolo 135|Art. 135]] =====
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.<br />
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.<br />
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:«Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l’accusa».</ref>
===== [[Riforma_della_Costituzione_della_Repubblica_Italiana_2016/Articolo 136|Art. 136]] =====
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.<br />
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
===== [[Riforma_della_Costituzione_della_Repubblica_Italiana_2016/Articolo 137|Art. 137]] =====
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.<br />
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.<br />
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