Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016): differenze tra le versioni

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==== Sezione II: Norme Sulla Giurisdizione ====
 
===== [[Riforma_della_Costituzione_della_Repubblica_Italiana_2016/Articolo 111|Art. 111]] =====
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.<br />
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.<br />
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Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.<ref>Articolo modificato con la legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, ''Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione'', Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999.</ref>
===== [[Riforma_della_Costituzione_della_Repubblica_Italiana_2016/Articolo 112|Art. 112]] =====
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
 
===== [[Riforma_della_Costituzione_della_Repubblica_Italiana_2016/Articolo 113|Art. 113]] =====
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.<br />
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.<br />
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
 
 
=== Titolo V: le regioni, le province, i comuni ===