Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 83: differenze tra le versioni

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! Rif. !! Costituzione vigente !! Costituzione riformata !! Commento
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| comma 1 ||Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. || Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. || commentoidem
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| comma 2 || All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. || abrogato || commentoabrogato
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| comma 3 ||La Valle d’Aosta ha un solo delegato. || La Valle d’Aosta ha un solo delegato. || commentoidem
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| comma 4 || L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. || L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. || commentoidem
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| comma 5 || Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. || Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. || commentola maggioranza assoluta è la metà dei parlamentari e in una prima fase si aumenta ai tre quinti dell'assemblea.
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| comma 6 || vuoto || Dal settimo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. || commentocon questo articolo si porta alla fine della rappresentanza del presidente in quanto basta che una sola volta la maggioranza decida di non partecipare che la figura terza del presidente diventa di parte.
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