Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 83: differenze tra le versioni
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! Rif. !! Costituzione vigente !! Costituzione riformata !! Commento
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| comma 1 ||Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. || Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. ||
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| comma 2 || All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. || abrogato ||
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| comma 3 ||La Valle d’Aosta ha un solo delegato. || La Valle d’Aosta ha un solo delegato. ||
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| comma 4 || L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. || L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. ||
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| comma 5 || Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. || Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. ||
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| comma 6 || vuoto || Dal settimo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. ||
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