Cyberbullismo/Diritto: differenze tra le versioni
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L''''articolo 1''' si pone l'obbiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue forme per mezzo di azioni preventive e con strategie adatte a tutelare sia le vittime che i responsabili. Per cyberbullismo s'intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria e diffamazione realizzata per via telematica.
L''''articolo 2'''
L''''articolo 3''' illustra il piano d'azione, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, e istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
L''''articolo 4'''
L''''articolo 5''' dice che la Polizia Postale, ogni sei mesi, si siede al tavolo delle altre autorità
L''''articolo 6''' obbliga il Dirigente scolastico, qualora venga a conoscenza degli atti di bullismo e di cyberbullismo, a informare le famiglie dei soggetti coinvolti
== Violazioni di legge ==
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