Cyberbullismo/Diritto: differenze tra le versioni

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L''''articolo 1''' si pone l'obbiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue forme per mezzo di azioni preventive e con strategie adatte a tutelare sia le vittime che i responsabili. Per cyberbullismo s'intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria e diffamazione realizzata per via telematica.
 
L''''articolo 2''' diceprevede che ciascun genitore, o qualunque responsabile del minore, può inoltrare all'aggressore una richiesta per la rimozione di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete; se la richiesta non viene soddisfatta entro ventiquattro ore si provvede con gli articoli 143/144.
 
L''''articolo 3''' illustra il piano d'azione, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, e istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
 
L''''articolo 4''' dicespecifica che, per l'attuazione dell'art. 1, il Ministero dell'Istruzione prevede corsi di formazione del personale scolastico per dare sostegno ai minori vittime del cyberbullismo.
 
L''''articolo 5''' dice che la Polizia Postale, ogni sei mesi, si siede al tavolo delle altre autorità aial finifine di aggiornare sugli esiti e sulle misure di contrasto riguardo il cyberbullismo.
 
L''''articolo 6''' obbliga il Dirigente scolastico, qualora venga a conoscenza degli atti di bullismo e di cyberbullismo, a informare le famiglie dei soggetti coinvolti; devee convocare una riunione con le vittime e uno psicologo della Unità Sanitaria Locale di competenza per esaminare la situazione e predisporre percorsi per l'assistenza alla vittima e per la rieducazione del bullo. Nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.
 
== Violazioni di legge ==