Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 70: differenze tra le versioni

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| vuoto || 119, sesto comma, || commento
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| vuoto || 120, secondo comma, || Art. 120 c. 2 "Il Governo , acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e' stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente. "
| vuoto || 120, secondo comma, || commento
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| vuoto || 122, primo comma, || Art. 122 c. 1 "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza ."
| vuoto || 122, primo comma, || commento
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| vuoto || e 132, secondo comma. || Art. 132 c. 2 "Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni (della Provincia o delle Province interessate e ) del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra."
| vuoto || e 132, secondo comma. || commento
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| vuoto || Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. || commento