Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 70: differenze tra le versioni

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| vuoto || per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, || come sono discriminate le norme generali dalle altre sarà il nuovo sport della Corte Costituzionale
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| vuoto || per quella che determina i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma,|| commentoArt. 65 c. 1 "La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore."
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| vuoto || e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, || Art. 57 c. 6 " Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalita' di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche' quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."
| vuoto || e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, || commento
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| vuoto || 80, secondo periodo, || Art. 80 secondo periodo "Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere."
| vuoto || 80, secondo periodo, || commento
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| vuoto || 114, terzo comma, || commentoArt. 114 c. 3 "Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento."
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| vuoto || 116, terzo comma, || Art. 116 c. 3 "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m.), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purche' la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge e' approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata."
| vuoto || 116, terzo comma, || commento
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| vuoto || 117, quinto e nono comma, || commento