Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 70: differenze tra le versioni

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! Costituzione vigente !! Costituzione riformata !! Commento
! Testo del titolo !! Testo del titolo !! Testo del titolo
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| La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. || La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione || commentoNel primo comma vengono elencate le materie ove la funzione legislativa resta esercitata collettivamente come in precedenza, benché le modalità di elezione del Senato siano profondamente modificate.
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| vuoto || e le altre leggi costituzionali, || commentoSi tratta delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale,
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| vuoto || e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, || commentolimita le leggi sulle minoranze linguistiche a quelle di attuazione delle disposizioni costituzionali
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| vuoto || i referendum popolari, || commentole camere dovranno legiferare sulla nuova disciplina referendaria
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| vuoto || le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, || commento